Previdenza

I costi rateizzabili e deducibili incentivano il trasferimento

di Antonello Orlando

La sentenza della corte di Cassazione non ha in alcun modo modificato le norme già in vigore per la ricongiunzione, cassando soltanto l’orientamento di Inps. Secondo l’Istituto, dal momento che per le pensioni contributive esistono già due strumenti gratuiti (cumulo e totalizzazione) che consentono di sommare i contributi della gestione separata Inps con quelli delle Casse, la facoltà di ricorrere alla ricongiunzione per la gestione separata non sarebbe dovuta essere riconosciuta.

L’orientamento della Suprema corte ha ritenuto tale indirizzo non fondato su alcuna norma esplicita, ma basato sulla presunzione che la cumulabilità dei periodi accantonati nel metodo contributivo ‘giustificasse' l’esclusione della ricongiunzione.

Contro tale esclusione la Cassazione si è rifatta alla sentenza della Corte costituzionale (n. 61/1999) secondo cui la ricongiunzione rimane una facoltà a disposizione degli iscritti a più Casse professionali, che devono potere contare su mezzi di dialogo gratuito fra le gestioni previdenziale, ma anche sulla libertà di scelta di mezzi più vantaggiosi, anche se onerosi, come la ricongiunzione.

Questa, infatti, oltre a comportare la possibilità di potere pagare un onere, gode anche di rateizzabilità del pagamento e della sua piena deducibilità fiscale. Senza contare che solo questa operazione consente di accedere, grazie a contributi sparsi anche nella gestione separata, a forme pensionistiche proprie della Casse professionali altrimenti precluse e/o a metodi di calcolo della pensione più vantaggiosi, che garantiscono un tasso di sostituzione migliore.

I contributi in gestione separata sono fra l’altro fra quelli più facilmente rintracciabili nel passato di un professionista, magari per un periodo di partita Iva prima dell’abilitazione professionale, di incarico in consigli di amministrazione o, ancora, di lavoro autonomo occasionale eccedente i 5mila euro lordi annui.

La strada per potere contare su questi contributi per accedere alle pensioni delle Casse professionali è tuttavia ancora in salita: va considerato che la sentenza è la prima a esplicitare in modo tassativo la possibilità di ricorrere alla ricongiunzione per la gestione separata.

Si tratta di una sentenza isolata e non pronunciata dalle sezioni unite della Suprema corte. L’Istituto potrà recepirne la portata con una circolare, anche se tali inversioni di rotta seguono solo a una pluralità di pronunce o a un diretto intervento della Corte costituzionale.

Nella pratica, per quei professionisti che, grazie ai contributi della gestione separata, riescano a raggiungere anticipatamente la pensione ammortizzando o neutralizzando la spesa della ricongiunzione grazie al meccanismo di calcolo della stessa e alla deducibilità, converrà presentare domanda e, in caso di diniego, ricorrere al contenzioso giudiziario, analogamente a quanto accaduto al commercialista protagonista della sentenza della Cassazione.

Il precedente costituirà sicuramente una guida per i futuri percorsi in giudizio, fino a una possibile pronuncia delle sezioni unite.

Corte di Cassazione, sentenza 61/1999

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