Previdenza

Pensionati con quota 100 obbligati a dichiarare i redditi all’Inps

di Antonello Orlando

Pubblicato dall’Inps il modello Ap 139 di comunicazione reddituale per i pensionati con quota 100, al fine di monitorare il rispetto del divieto di cumulo previsto dall’articolo 14, comma 3, del Dl 4/2019.

L’incumulabilità riguarda il periodo tra la decorrenza della pensione e il raggiungimento del requisito di vecchiaia, incluse le frazioni d’anno, come nel caso dell’anno di prima percezione di quota 100 nell’ultimo, in cui si compie il requisito di vecchiaia

I pensionati devono quindi presentare una dichiarazione reddituale divisa in 4 campi. Nel primo si afferma di non percepire redditi incumulabili nell’anno oggetto di dichiarazione: questo quadro andrà compilato solo nel caso di soggetti che hanno, nell’anno di imposta precedente, violato il divieto di cumulo perdendo il diritto alla percezione della pensione nell’intero anno d’imposta. In quello successivo invieranno il modello per riattivare il pagamento.

Nel secondo quadro si dichiara di avere violato il divieto di cumulo percependo redditi di lavoro dipendente, autonomo o di lavoro autonomo occasionale (in questo caso superiore a 5.000 euro), perdendo così il diritto alla pensione nel relativo anno di imposta. Il modello sembra rispecchiare l’impostazione della circolare 117/2019 secondo cui, nel caso del lavoro autonomo occasionale, la soglia dei 5.000 euro annui lordi si intende riferita all’intero anno d’imposta in cui si è titolari della pensione, anche se conseguito nei mesi anteriori alla sua decorrenza.

La definizione di lavoro autonomo, invece, appare atecnica, in quanto include non solo l’omonima categoria reddituale del Tuir, ma anche il reddito agrario a prescindere dalla modalità di dichiarazione per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e qualsiasi reddito collegato a lavoro svolto senza vincolo di subordinazione.

Il modello sarà da inviare, per il terzo quadro, nel caso in cui nel periodo pregresso alla percezione della pensione (all’interno dello stesso anno d’imposta) il pensionato abbia percepito redditi potenzialmente incumulabili, dimostrando che tale percezione si colloca (nel caso dei redditi di lavoro dipendente e autonomo) anteriormente alla decorrenza della pensione. Inps precisa che, in assenza dell’invio del modello AP 139, verranno imputati presuntivamente all’intero anno d’imposta i redditi risultanti all’anagrafe tributaria, determinando la decadenza dal diritto alla percezione di quota 100.

Il quarto quadro andrà invece compilato nel caso di indennità e somme non rilevanti ai fini della incumulabilità reddituale della pensione, per esempio le indennità di trasferta o dei redditi di impresa di soci con solo apporto di capitale.

Nella parte di istruzioni introduttive, Inps ricorda che i redditi riferiti a periodi pregressi alla decorrenza di quota 100 saranno giudicati cumulabili e, da un punto di vista operativo, che il modello AP139 dovrà essere inviato attraverso il servizio online “Domanda di ricostituzione di pensione” sul portale telematico dell’istituto.

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