Previdenza

Il modello redditi quota 100 attende le scadenze di invio

di Antonello Orlando

Dopo la pubblicazione del modello Ap139 con cui i titolari della pensione in quota 100 devono dichiarare all’Inps la loro situazione reddituale, si attendono indicazioni sui tempi con cui tale informazione deve essere fornita.

Infatti non risulta chiaro se, per coloro che incassano già quota 100 e hanno percepito dei redditi cumulabili o meno con la pensione, il modello vada presentato entro la fine dell’anno 2019 o con altre scadenze, ad esempio gemellate con quelle della dichiarazione dei redditi. Un’altra scadenza ipotizzabile è quella del modello Red (richiesto per particolari tipologie di pensioni legate al reddito), che è ordinariamente fissato alla fine di febbraio - con possibili proroghe- dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi dichiarati.

Le istruzioni Inps anteposte al fac-simile disponibile sul sito internet si limitano a indicare la modalità di trasmissione, all’interno della procedura online di “domanda di ricostituzione della pensione”, lasciando così dedurre che la domanda di pensione non contiene specifiche informazioni legate alle tipologie di redditi incumulabili, come individuati dall’articolo 14 del decreto legge 4/2019.

Ciò che invece viene ulteriormente chiarito è che i redditi afferenti a lavori, di qualsiasi tipo (dipendenti, autonomi), svolti prima della decorrenza della pensione, anche se percepiti dopo la percezione materiale di quota 100 non attiveranno la decadenza dalla pensione nell’anno d’imposta in cui si verifica il cumulo. Inps - con riferimento al punto A della prima pagina del modello- ha specificato che per causare la decadenza dalla pensione (sempre limitatamente all’anno d’imposta in cui si verifica il cumulo dei redditi con quota 100) devono sussistere due condizioni: da un lato una attività lavorativa e dall’altro l’incasso di redditi incumulabili. Nel solo caso del lavoro autonomo occasionale, invece, si conferma che sarà possibile, durante quota 100, lavorare e incassare redditi per un massimo di 5.000 euro lordi all’anno.

Inps ribadisce una volta di più l’interpretazione restrittiva per cui la soglia di incumulabilità del lavoro autonomo occasionale, nell’anno di prima percezione, viene considerata tenendo conto anche delle ricevute incassate prima della decorrenza della pensione.

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