Previdenza

Fondo esattoriali, la prestazione in capitale anche alla parte dell'unione civile

di Pietro Gremigni

Le prestazioni in forma capitale comprensiva dell'indennità di anzianità erogata dal Fondo di previdenza degli esattoriali, devono essere corrisposte anche alla parte superstite dell'unione civile.

Così ha precisato l'Inps col messaggio 4470 del 29 novembre 2019 mediante il quale rende noto il nuovo modulo di nuova domanda della predetta prestazione di capitale.

Va tenuto presente che sono iscritti al predetto Fondo tutti i dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette cui sia attribuibile la qualifica impiegatizia, compresi quelli facenti parte del personale subalterno (commessi, uscieri, fattorini), che abbiano superato il periodo di prova, nonché i dipendenti adibiti da Istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria, sempreché il loro rapporto di lavoro sia regolato dai contratti collettivi della categoria esattoriale. Sono invece esclusi dall'iscrizione al Fondo i dipendenti assunti per lavori di carattere eccezionale o temporaneo ai sensi del contratto collettivo o della legge.

Secondo l'art. 2 della legge n. 377/1958, il Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali eroga due tipi di prestazioni:
-una prestazione integrativa del trattamento pensionistico a carico dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
-un capitale, da corrispondere alla cessazione del rapporto di lavoro o comunque in caso di morte

Beneficiari in caso di morte – Innanzitutto l'art. 42 della legge 377/1958 dispone, in caso di morte dell'iscritto, che le prestazioni del Fondo siano corrisposte:
-per la parte commisurata all'indennità di anzianità agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile cioè al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
-per la restante parte, corrispondente alla integrazione in forma capitale, al coniuge, ai figli minori e se viventi a carico, ai figli maggiorenni, ai genitori e agli altri parenti entro il secondo grado; la ripartizione é fatta in parti uguali.
Il nuovo messaggio, come indicato in premessa, estende il novero dei beneficiari alla parte dell'Unione civile ai sensi dalla legge 76/2016.

Anticipazioni – Sempre in base alla citata legge, l'art. 48 dispone che gli iscritti, per i quali risulti maturata, ai fini della indennità di anzianità, un'iscrizione al Fondo di almeno 15 anni, possano ottenere anticipazioni sulle indennità maturate per l'acquisto di appartamenti ad uso di propria abitazione.
Qualora l'assicurato sia unito civilmente, il nuovo messaggi dell'Inps ritiene necessario che l'altra parte dell'unione civile non sia proprietaria o comproprietaria di altro alloggio ubicato nel comune di residenza o di lavoro, che, nella quota di proprietà, risulti idoneo alle esigenze familiari.
A seguito dell'intervento del Commissario Straordinario con atto n. 734 del 17 giugno 2003, l'anticipazione può essere chiesta anche per spese sanitarie, e per far fronte a spese per terapie o interventi straordinari. Interventi ora che possono riguardare anche la parte dell'unione civile.

Anticipazione per congedo parentale – Il messaggio 4470/2019 precisa infine che la domanda di anticipo entro il limite del 70% del TFR spettante può essere presentata anche nel corso del periodo di fruizione del congedo parentale ed alla scadenza dello stesso, purché entro il termine di 180 giorni, superato il quale viene meno il relativo diritto.
Ricordiamo infine che l'anticipo del TFR per fruirlo in costanza di congedo parentale, può essere chiesto da entrambi i genitori separatamente o insieme.

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