Previdenza

Rivalutate le rendite Inail per danno biologico

di Antonio Carlo Scacco

Il ministero del Lavoro ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2019, la rivalutazione dell'1,1% degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico.
Il danno biologico consiste nella lesione della integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale e risarcibile indipendentemente dalla incidenza sulla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
La menomazione può essere indennizzata dall'Inail con una rendita o con un capitale.
La prima è una prestazione economica non soggetta a imposizione riconosciuta per gli infortuni e le malattie professionali per i quali sia stato accertato un grado di menomazione compreso tra il 16% ed il 100 per cento. La rendita si calcola sommando alla quota base una ulteriore quota erogata in base al grado della menomazione, alla retribuzione, alla categoria di attività lavorativa dell'assicurato e alla sua ricollocabilità.
L'indennizzo in capitale consiste in una erogazione, non soggetta a tassazione, variabile in relazione all'età, al genere e ai gradi di menomazione (compresi tra il 6% ed il 15%) e corrisposta in unica soluzione.
Il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2019, n. 147, in attuazione della proposta del presidente dell'Inail di cui alla determinazione n. 209 del 20 giugno 2019, dispone la rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico nella misura dell'1,10%, pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2017 e 2018.
Il decreto è stato emanato sulla base delle previsioni contenute nella legge di Stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), la quale ha disposto, con effetto dall'anno 2016 ed a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, la rivalutazione dei predetti importi con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, su proposta del presidente dell'Inail.
La rendita può essere soggetta a revisioni (conferma, aumento o diminuzione del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica) entro i termini massimi previsti dalla legge (10 anni per la rendita da infortunio e 15 anni per la rendita da malattia professionale).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©