Previdenza

Dmag trimestrale per il recupero del bonus reddito di cittadinanza in agricoltura

di Pietro Gremigni

I datori di lavoro agricoli che intendono recuperare l'incentivo relativo ai mesi di competenza da aprile a settembre 2019 a fronte dell'assunzione per lo stesso periodo di percettori del reddito di cittadinanza, devono rivolgersi alla propria struttura Inps.

Lo precisa il messaggio dell'Inps 4791 del 20 dicembre 2019 che, per i mesi da ottobre a dicembre, rimanda invece alla denuncia del Dmag trimestrale.

L'Inps col precedente messaggio 4099/2019 ha approvato il modulo di richiesta dell'agevolazione, denominato "SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza", reperibile sul sito ufficiale dell'istituto.

Il beneficio consiste nell'esonero dei contributi, con esclusione dei premi Inail, a fronte di assunzione a tempo pieno e indeterminato dei beneficiari, nei limiti dell'importo mensile del Rdc (non oltre 780 euro/mese) e non inferiore a 5 mensilità e non superiore alla differenza tra 18 mesi e i mesi di fruizione del Rdc. Se il fruitore è in fase di rinnovo della prestazione, la durata del beneficio è di 5 mesi.

Una volta assunto, il lavoratore non può essere licenziato nei 36 mesi successivi salvo giusta causa e giustificato motivo.

Oltre ai limiti di carattere generale, il datore di lavoro richiedente deve comunicare preventivamente la disponibilità dei posti vacanti (vacancy) alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'Anpal, in mancanza della quale l'Inps respinge la richiesta.

Tornando alle aziende agricole, nella denuncia di competenza relativa al IV trimestre 2019 in scadenza il prossimo 31 gennaio 2020, dovranno esporre il beneficio per le assunzioni effettuate da ottobre a dicembre, con i codici indicati nel messaggio 4099, mentre sarà l'Inps a calcolare l'entità dell'incentivo spettante. Nel determinare l'ammontare del beneficio si dovrà tenere conto della quota di contribuzione dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore al netto degli esoneri per zone montane e svantaggiate e della quota (0,30%).

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