Previdenza

Indennità antitubercolari, aggiornati i valori per il 2020

di Redazione Guida al Lavoro

L'Inps, con la circolare 5 del 21 gennaio 2020, rende noti gli importi - rivalutati in relazione all'andamento del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti - che devono essere riconosciuti ad assicurati e pensionati in caso di malattia tubercolare.

Il Dm 15 novembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 278 del 27 novembre 2019) ha rilevato queste variazioni:
+ 1,1% dal 1° gennaio 2019;
+ 0,4% dal 1° gennaio 2020.

Tanto premesso, i nuovi importi delle prestazioni, variabili in base al tipo di destinatari e alle modalità di decorso della tubercolosi, per l'anno 2020 sono i seguenti:
• indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati: 13,48 euro;
• indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'articolo 1 della legge 419/1975: 6,74 euro;
• indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera): 22,47 euro;
• indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'articolo 1 della legge 419/1975 (giornaliera): 11,23 euro;
• assegno di cura o di sostentamento (mensile): 90,68 euro.

I nuovo valori spettano sia ai nuovi eventi che insorgono nel 2020 che a quelli in corso di liquidazione, la cui procedura verrà aggiornata. Per il 2019 sono stati confermati gli importi indicati in via provvisoria e pertanto non dovrà essere operato alcun conguaglio dall'Inps.

L'indennità giornaliera è pari a quella che sarebbe stata corrisposta, nel caso di malattia comune ma, in caso di importo inferiore a quelli convenzionali sopra indicati, deve essere ragguagliata al valore superiore. Dal 181° giorno di malattia è pari al predetto valore fisso.

Le prestazioni spettano a colui che si ammala di malattia tubercolare e che può far valere sia il requisito amministrativo di almeno 52 contributi nell'arco della vita lavorativa sia quello sanitario, accertato dal Centro medico legale della struttura Inps territorialmente competente all'atto della domanda.

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