Previdenza

Riscatto laurea contributivo, niente sconto sulla pensione

di Matteo Prioschi e Fabio Venanzi

Chi sceglie di farsi calcolare la pensione con il metodo contributivo al posto di quello misto, a cui avrebbe diritto in base agli anni di contributi, non può accedere alla pensione anticipata contributiva, che prevede una riduzione di 3 anni del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia.

Si tratta di un dettaglio che deve tenere in considerazione chi ha iniziato a versare contributi dal 1996 e quindi, in ambito previdenziale, è un “contributivo puro” ma valuta se riscattare gli anni di studi universitari ante 1996 , alla luce della circolare 6/2020 dell’Inps (si veda il Sole 24 Ore di ieri).

Secondo l’istituto di previdenza, il riscatto dei periodi di studio universitario svolti entro il 1995 può essere fatto con il metodo contributivo se l’interessato prima (o contestualmente) chiede che tutta la pensione sia calcolata con questo sistema.

L’opzione al contributivo può essere esercitata a condizione che il lavoratore abbia meno di 18 anni di contributi entro il 31 dicembre 1995, ma almeno 15 anni di contributi di cui cinque ricadenti in un sistema contributivo. Se si compie questa scelta si accede alla pensione con gli stessi requisiti previsti per coloro che hanno anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (sistema misto).

Attualmente sono necessari quindi 67 anni con almeno 20 anni di contribuzione (a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato) per accedere alla pensione di vecchiaia.

Però, come conseguenza dell’opzione contributiva, alle lavoratrici viene riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 12 mesi. In alternativa, la lavoratrice può decidere che la sua pensione venga determinata con un coefficiente di trasformazione legato all’età posseduta al momento del pensionamento maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

Invece la pensione anticipata è conseguibile con 41 anni e dieci mesi di contributi per le lavoratrici (requisito incrementato di un anno per gli uomini) più tre mesi di finestra mobile.

In base alla riforma del 2011, i lavoratori che hanno contributi dal 1° gennaio 1996, e quindi sono soggetti integralmente al sistema di calcolo contributivo, possono accedere alla pensione anticipata contributiva con 64 anni di età, 20 anni di contribuzione effettiva a condizione che il primo importo di pensione non risulti inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale (controvalore per il 2020 pari a 1.287,52 euro lordi mensili). Tuttavia, secondo quanto previsto dall’Inps, tale prestazione non può essere conseguita da parte dei soggetti che optano per il sistema contributivo.

Una persona “contributiva pura”, perché ha contributi solo dal 1996, se vuole riscattare la laurea conseguita prima di tale data, di norma si vede calcolare il relativo costo con il metodo della riserva matematica, che potrebbe essere più oneroso del contributivo e soprattutto del riscatto agevolato con importo annuale fisso introdotto dal Dl 4/2019.

La circolare 6/20 prevede il calcolo contributivo solo se prima si è fatta l’opzione che riguarda tutta la pensione. Ma essendo “nata contributiva” tale persona non può effettuare l’opzione. Quindi deve prima passare al sistema misto e poi ritornare al contributivo, perdendo però in tal caso la possibilità di pensionarsi a 64 anni (attualmente).

Quindi ha la prospettiva di incrementare l’anzianità contributiva di 4-5 anni con il riscatto della laurea, ma al contempo di perdere tre anni di sconto sul requisito anagrafico. L’operazione ha più senso se si punta alla pensione anticipata con 41-42 anni e dieci mesi di contributi indipendentemente dall’età.

Se invece vuole accedere all’anticipata contributiva deve successivamente valorizzare i suoi contributi nella gestione separata Inps, sempre che vi sia stato iscritto nel corso della vita lavorativa, ricorrendo al computo (Dm 282/1996) dei periodi accreditati nell’assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Peraltro con il passaggio al sistema contributivo, qualora la retribuzione lorda annuale dovesse risultare superiore al massimale (pari a 102.953 euro), al raggiungimento di detto limite non saranno più trattenuti né versati i contributi sulla parte di retribuzione eccedente.
Le possibilità

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©