Previdenza

Dal 1° febbraio parte la tutela assicurativa per i riders

di Antonio Carlo Scacco

Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito in legge 2 novembre 2019, n. 128, ha modificato la disciplina che equipara taluni rapporti di collaborazione ai rapporti di lavoro subordinato contenuta nel decreto legislativo n. 81/2015 ed ha inoltre previsto una specifica disciplina per i rapporti di lavoro dei cd. riders, ossia di quei lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore con riferimento ai casi in cui l'organizzazione delle attività sia operata attraverso piattaforme anche digitali e sempre che i medesimi rapporti non rientrino nella nozione di lavoro dipendente.

La tutela assicurativa INAIL
Nell'ambito delle tutele, dal 1 febbraio 2020 la tutela Inail è estesa ai lavoratori autonomi che svolgono la predetta attività di consegna anche secondo tipologie contrattuali di lavoro autonomo occasionale. Con la nota 23 gennaio 2020, n. 866 l'Istituto assicuratore detta le prime istruzioni utili per la applicazione delle nuove disposizioni, rinviando alla successiva circolare la trattazione più approfondita del relativo regime assicurativo.
Sono tenuti agli adempimenti assicurativi i committenti, ossia l'impresa di delivery (consegna) che utilizza la piattaforma anche digitale.

Attenzione: si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche (quindi app, portali ec) utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

I predetti soggetti, ove non già titolari di codice ditta e di specifica posizione assicurativa territoriale Inail, devono trasmettere all'Istituto, mediante modalità telematiche e contestualmente alla data d'inizio delle attività (1° febbraio 2020) o prima di tale data, la denuncia di iscrizione, fornendo le informazioni utili alla valutazione del rischio e al calcolo del premio assicurativo, per tutte le attività svolte, tra le quali l'attività di consegna dei beni per conto altrui. Ove la azienda committente sia già titolare di codice ditta e posizione assicurativa territoriale, entro 30 giorni deve presentare la denuncia di variazione delle attività.

Attenzione: i 30 giorni decorrono dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo, con riferimento all'attività di consegna di beni per conto altrui avvalendosi di lavoratori autonomi precedentemente non denunciati. Oltre tale termine si configura violazione dei evasione dell'obbligo assicurativo, con applicazione delle relative sanzioni civili.

Contenuto delle denunce
Le denunce di esercizio o di variazione devono contenere:
– la lavorazione svolta dai riders
– il tipo (o i tipi) di mezzi utilizzati dai riders per effettuare le consegne

Attenzione: la voce di rischio da attribuire alle lavorazioni può variare in funzione del diverso mezzo utilizzato per le consegne. Infatti l'utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli indicati dalla norma e dallo specifico riferimento del nomenclatore tariffario 0721 comporta, l'attribuzione di una diversa voce di tariffa.

– la stima della percentuale delle consegne dei beni in relazione ai diversi mezzi di trasporto utilizzati, compresa la modalità a piedi

ad esempio: consegna merce con velocipede 40%, con ciclomotori 20%, con auto o furgoni 10%, senza l'ausilio di mezzi di trasporto 30%.

Dopo la presentazione della denuncia di iscrizione o di variazione, l'azienda riceverà, via PEC, il certificato di assicurazione e conteggio dei premio, oppure il certificato di variazione e conteggio del premio, con l'indicazione dell'importo del premio anticipato da versare per il 2020 tramite F24 entro la scadenza indicata nello sesso certificato.

La voce di rischio
L'attività esercitata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, è classificata alla voce 0721 delle Nuove Tariffe dei premi Inail (Servizio di consegna merci in ambito urbano svolto con l'ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili effettuato a sé stante, nel cui ambito rientra anche la consegna senza mezzi di trasporto).

Il calcolo del premio e determinazione delle retribuzioni presunte
Il premio si calcola sulla retribuzione imponibile corrispondente alla retribuzione convenzionale giornaliera, pari per l'anno 2019, a Euro 48,74. Come di regola in fase di avvio il premio si determina sulle retribuzioni presunte indicate dalla impresa di delivery che utilizza la piattaforma nella denuncia di esercizio o di variazione, salvo successivo conguaglio (regolazione) da effettuare con l'autoliquidazione successiva. In particolare le retribuzioni presunte si calcolano moltiplicando il numero complessivo delle giornate di effettiva attività, che si presume saranno svolte da tutti i riders che si stima si collegheranno alla piattaforma digitale, per il valore della retribuzione giornaliera convenzionale (Euro 48,74 nel 2019).

Attenzione: è considerato giorno di effettiva attività quello nel quale è stata effettuata dal rider almeno una consegna nell'arco delle 24 ore giornaliere.

Le retribuzioni presunte stimate complessivamente per il periodo intercorrente tra l'inizio dell'attività e il 31 dicembre dovranno essere suddivise in percentuale in relazione alla incidenza della consegna dei beni rispetto ai mezzi di trasporto utilizzati.

Il premio non è frazionabile in relazione al numero di ore lavorate giornalmente dal lavoratore assicurato.

Denunce di infortunio e di malattia professionale
Gli adempimenti in materia di denuncia di infortunio e malattia professionale della impresa committente sono quelli ordinari:
– obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, nei termini e nelle modalità previste dal DPR 1124/1965;
– obbligo di segnalare l'infortunio mortale o per il quale si prevede la morte, entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge;
– comunicazione dei dati dell'infortunio ai soli fini statistici se la certificazione medica riporta una prognosi di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, entro 48 ore.

Attenzione: l'obbligo di denuncia di infortunio e l'obbligo di denuncia di malattia professionale decorrono dalla data in cui gli sono stati comunicati gli estremi del certificato medico (pena la perdita per l'infortunato della indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti).

Attenzione: il rider è tenuto a dare immediata notizia al committente di qualsiasi infortunio dovese accadergli, anche se di lieve entità, o a denunciare la malattia professionale, fornendo il numero identificativo del certificato medico di infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

Prestazioni dovute in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
I riders hanno diritto, in caso di infortunio (compreso quello in itinere) o malattia professionale, alle medesime prestazioni previste in favore della generalità dei lavoratori dipendenti, quali l'indennità per inabilità temporanea assoluta, le prestazioni per danno permanente in capitale e in rendita, comprese quelle per eventi mortali, nonché le prime cure e le prestazioni protesiche e riabilitative, oltre alle altre prestazioni sanitarie integrative riconosciute dall'Istituto.

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