Previdenza

Gestione separata Inps, valori di riferimento con rivalutazione dello 0,5%

di M.Pri.


Con la circolare 12/2020 Inps ha ufficializzato i valori di riferimento 2020 per gli iscritti alla gestione separata. Minimale e massimale sono stati calcolati sulla base della rivalutazione dello 0,5% degli importi dell'anno scorso.

Come già avvenuto nella circolare 9/2020, riferita al limite minimo di retribuzione giornaliera e ai valori di calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza per la generalità dei lavoratori dipendenti, l'istituto ha utilizzato il valore definitivo per il 2020 già comunicato dall'Istat invece di quello provvisorio (0,4%) utilizzato nella circolare 147/2019 riguardante il rinnovo di pensioni, prestazioni assistenziali e di accompagnamento per l'anno in corso.

Di conseguenza il massimale di reddito fino a cui versare i contributi è di 103.055,00 euro, valido per tutte le prestazioni che fanno riferimento al sistema di calcolo contributivo (invece di 102.953,00 comunicati in precedenza). Il minimale, invece, è di 15.953,00 euro.

Le aliquote contributive sono:
34,23% (di cui 0,72% per maternità e 0,51% per Dis-coll) per collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
33,72% (di cui 0,72% per maternità) per collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie non tenuti alla contribuzione Dis-coll;
24% per collaboratori e figure assimilate titolari di pensione o con altra tutela pensionistica obbligatoria;
25,72% (di cui 0,72% per maternità) per professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
24,00% per professionisti pensionati o con altra tutela pensionistica obbligatoria.

A fronte del minimale di reddito e delle aliquote, i contributi minimi di reddito annuo per conseguire l'accredito di un'intera annualità sono:
3.828,72 euro con aliquota 24%;
4.103,11 euro con aliquota 25,72%;
5.379,35 euro con aliquota 33,72%;
5.460,71 euro con aliquota 34,23%.

Ricordiamo che se si versano contributi inferiori a tali importi, i mesi di anzianità contributiva accreditati saranno inferiori, rapportati all’importo pagato.

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