Previdenza

Socio amministratore: il rebus dell’iscrizione a gestioni commercianti e separata

di Antonio Carlo Scacco


La sentenza della Cassazione a Sezioni unite 1545/2017 pone delicati problemi circa la individuazione del regime fiscale e previdenziale applicabile ai compensi percepiti dagli amministratori. Questi compensi sono qualificati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ovvero di lavoro autonomo a seconda che l'attività svolta dall'amministratore rientri o meno nell'ambito dell'attività professionale (ad esempio consulenti del lavoro, commercialisti o avvocati). In questo ambito si pone l'ulteriore problematica della iscrizione dell'amministratore nella cosiddetta gestione separata Inps.


In base all'articolo 2, comma 36 della legge 335/1995 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Dopo la pronuncia a Sezioni unite che ha escluso la riconducibilità di tali rapporti alla collaborazione coordinata qualche commentatore ha ritenuto di dover escludere tali soggetti dall'obbligo di iscrizione nella gestione separata a favore dell'esclusivo obbligo di iscrizione nella gestione commercianti/artigiani. Ma, prescindendo da eventuali difformi interpretazioni dell'Inps (non pervenute), è opportuno precisare che la obbligatorietà della iscrizione nella gestione separata deriva dal fatto oggettivo della percezione del compenso da parte dell'amministratore in funzione della carica ricoperta (quindi sussiste ove il compenso sia erogato).

Discorso diverso riguarda invece il trattamento previdenziale e fiscale dell'eventuale rapporto a latere del rapporto societario in senso stretto, che seguirà la natura propria di esso (ad esempio sulla compatibilità del rapporto di lavoro subordinato con la carica di amministratore si veda il recente messaggio Inps 3359 del 17 settembre 2019).

Sulla contemporanea iscrizione del socio amministratore di Srl nella gestione separata e nella gestione commercianti/artigiani, la giurisprudenza più recente (da ultimo Cassazione, ordinanze 28505 del 6 novembre 2019 e 28434 del 5 novembre 2019) ha invece ribadito e valorizzato l'importanza del criterio della prevalenza della attività svolta, normalmente disatteso dall'Inps a favore della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa.

Il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale dell'amministratore/socio con carattere di abitualità e prevalenza, deve anzi essere inteso in relazione alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale (al netto della attività lavorativa prestata dal socio/amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (Cassazione, ordinanza 26811 del 23 ottobre 2018).

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

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