Fondo per le vittime dell’amianto, istruzioni Inail per la domanda
L'Inail ha dettato le istruzioni per la presentazione delle domande di accesso al Fondo per le vittime dell'amianto e per l'erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto, con riferimento alle ultime due annualità 2019 e 2020. La domanda deve essere presentata entro il prossimo 2 marzo 2020.
Il fondo, istituito all'articolo 1 della legge 208/2015 e rifinanziato successivamente fino al 2020, liquida una somma a favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l'esposizione all'amianto, nell'esecuzione delle operazioni portuali, nei confronti dei quali è dovuto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva o dopo una conciliazione giudiziale.
Le operazioni in questione devono essere state effettuate nell'ambito della fase di rimozione dell'amianto e di cessazione dal suo impiego.
Gli eredi beneficiari sono individuati in base agli articoli 536 e seguenti del codice civile e gli stessi si impegnano, in sede di presentazione della richiesta, a restituire quanto eventualmente indebitamente erogato dall'Istituto nel caso di riforma della sentenza in senso sfavorevole.
L'Inail, con la circolare 4 del 7 febbraio 2020, ha precisato che domande dirette a ottenere la prestazione erogata dal fondo devono essere presentate, secondo la modulistica allegata alla circolare da ciascuno dei soggetti beneficiari entro il 2 marzo 2020.
Le richieste vanno presentate tramite Pec indirizzata a dcra@postacert.inail.it oppure raccomandata a/r alla sede centrale dell'Inail-Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale G. Pastore, 6 – 00144 Roma,
Le richieste riguardano:
• per il 2019 le sentenze depositate o i verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2018;
• per il 2020 le sentenze depositate o i verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2019.
Le informazioni che vanno fornite si basano su autocertificazione degli interessati e saranno poi soggette a controlli, salvo la sentenza o il verbale di conciliazione che vanno allegati alla richiesta.
L'importo della prestazione è stabilito annualmente dall'Inail, in misura di una quota percentuale uguale per tutti i beneficiari, in ragione delle domande pervenute e ritenute accoglibili, dell'ammontare dei risarcimenti stabiliti e nel rispetto delle risorse stanziate (10 milioni di euro). La misura è stabilita dal presidente dell'istituto e la somma è liquidata entro 180 giorni dall'adozione della stessa deliberazione.
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