Previdenza

Fondo per le vittime dell’amianto, istruzioni Inail per la domanda

di Pietro Gremigni

L'Inail ha dettato le istruzioni per la presentazione delle domande di accesso al Fondo per le vittime dell'amianto e per l'erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto, con riferimento alle ultime due annualità 2019 e 2020. La domanda deve essere presentata entro il prossimo 2 marzo 2020.

Il fondo, istituito all'articolo 1 della legge 208/2015 e rifinanziato successivamente fino al 2020, liquida una somma a favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l'esposizione all'amianto, nell'esecuzione delle operazioni portuali, nei confronti dei quali è dovuto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva o dopo una conciliazione giudiziale.
Le operazioni in questione devono essere state effettuate nell'ambito della fase di rimozione dell'amianto e di cessazione dal suo impiego.

Gli eredi beneficiari sono individuati in base agli articoli 536 e seguenti del codice civile e gli stessi si impegnano, in sede di presentazione della richiesta, a restituire quanto eventualmente indebitamente erogato dall'Istituto nel caso di riforma della sentenza in senso sfavorevole.

L'Inail, con la circolare 4 del 7 febbraio 2020, ha precisato che domande dirette a ottenere la prestazione erogata dal fondo devono essere presentate, secondo la modulistica allegata alla circolare da ciascuno dei soggetti beneficiari entro il 2 marzo 2020.

Le richieste vanno presentate tramite Pec indirizzata a dcra@postacert.inail.it oppure raccomandata a/r alla sede centrale dell'Inail-Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale G. Pastore, 6 – 00144 Roma,

Le richieste riguardano:
• per il 2019 le sentenze depositate o i verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2018;
• per il 2020 le sentenze depositate o i verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2019.
Le informazioni che vanno fornite si basano su autocertificazione degli interessati e saranno poi soggette a controlli, salvo la sentenza o il verbale di conciliazione che vanno allegati alla richiesta.

L'importo della prestazione è stabilito annualmente dall'Inail, in misura di una quota percentuale uguale per tutti i beneficiari, in ragione delle domande pervenute e ritenute accoglibili, dell'ammontare dei risarcimenti stabiliti e nel rispetto delle risorse stanziate (10 milioni di euro). La misura è stabilita dal presidente dell'istituto e la somma è liquidata entro 180 giorni dall'adozione della stessa deliberazione.

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