Previdenza

Artigiani e commercianti, minimali, massimali e aliquote per l’anno 2020

di Paola Sanna

Con la circolare 28 del 17 febbraio 2020 l'Inps ha fornito le consuete istruzioni annuali per il corretto versamento della contribuzione dovuta da soggetti iscritti alla gestione contributiva di artigiani e commercianti.

È opportuno ricordare che:
- le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per quest'anno, sono pari al 24,00% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni e pari al 21,90% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali tale aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente dello 0,45%, fino al raggiungimento della soglia del 24%;
- continua ad applicarsi la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'istituto;
- rimane confermato il contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di 0,62 euro mensili;
- è ancora dovuto, per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, il contributo aggiuntivo dello 0,09%, contributo ormai a regime a seguito della legge di bilancio 2019.

Il minimale contributivo
Dal 1° gennaio 1992 è previsto un livello minimo di imponibile, annualmente rideterminato, ai fini del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali e dai rispettivi familiari coadiutori. Per l'anno 2020 tale minimale risulta pari a 15.953,00 euro.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito "minimale" risulta il seguente:
- artigiani: 3.836,16 euro annui per i titolari di qualunque età e per i coadiuvanti di età superiore ai 21 anni e 3.501,15 euro per i coadiuvanti di età inferiore ai 21 anni;
- commercianti : 3.850,52 euro annui per i titolari di qualunque età e per i coadiutori di età superiore ai 21 anni e 3.515,50 euro annui per i coadiutori di età inferiore ai 21 anni.

Il massimale contributivo
Per il 2020 il massimale di reddito entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 78.965,00 euro (47.379,00 + 31.586,00).
Il contributo previdenziale massimo dovuto per l'Ivs nell'anno 2020 risulta dunque il seguente:
- artigiani: 19.267,46 euro per i titolari di qualunque età e per i coadiuvanti di età superiore ai 21 anni e 17.609,20 euro per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni;
- commercianti: 19.338,53 euro per i titolari di qualunque età e per i coadiutori di età superiore ai 21 anni e 17.680,26 euro per i coadiutori di età non superiore ai 21 anni.
Tali limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla gestione Ivs prima dell'1° gennaio 1996 o che possono far valere un'anzianità contributiva a tale data.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2020, a 103.055,00 euro e tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Le aliquote contributive per l'anno 2020
In sintesi dunque, le aliquote dovute per il 2020 sul minimale di reddito e fino a 47.379,00 euro sono pari a:
- 24% per artigiani e 24,09% per commercianti, se titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore a 21 anni;
- 21,90% per artigiani e 21,99% per commercianti, per coadiuvanti di età non superiore a 21 anni. La riduzione è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni.

In presenza di redditi che eccedono 47.379,00 euro le aliquote sono maggiorate dell'1% e risultano pari a:
- 25% per artigiani e 25,09% per commercianti, se titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore a 21 anni;
- 22,90% per artigiani e 22,99% per commercianti, per coadiuvanti di età non superiore a 21 anni.

Il versamento
La contribuzione dovuta è versata con F24, alle scadenze che seguono:
• 18 maggio 2020, 20 agosto 2020, 16 novembre 2020 e 16 febbraio 2021, per le quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
• entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2019, primo acconto 2020 e secondo acconto 2020.

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