Previdenza

Anche il praticantato entra nel conto finale

di Antonello Orlando

Per i liberi professionisti iscritti alla Cassa previdenziale di categoria, oltre al riscatto del corso di laurea vi è la possibilità di riscattare il periodo di praticantato obbligatorio. Questo riscatto è del tutto assente nel mondo Inps, fatta eccezione per i soli promotori finanziari che possono richiederlo nella loro gestione di riferimento (Commercianti) con le consuete modalità della riserva matematica o del calcolo a percentuale.

Il periodo di praticantato incrementa l’anzianità contributiva e l’assegno futuro nelle singole Casse con modalità diverse. Nel caso dei consulenti del lavoro, l’Enpacl (l’ente di previdenza della categoria) ha previsto, all’articolo 44 del regolamento, la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, il periodo di praticantato non superiore al periodo previsto dalla legge tempo per tempo (oggi 18 mesi). Nel caso della Cassa commercialisti (Cnpadc) l’onere è contributivo e la durata massima del periodo riscattabile è di 3 anni.

Il riscatto ha come contropartita il pagamento di un onere che, nel caso dell’Enpacl, si differenzia a seconda della collocazione dei periodi di pratica. Infatti, fino al 2012 l’onere è calcolato con il criterio della riserva matematica, mentre per i periodi collocati a partire dal 2013, l’onere è pari, per ogni anno, al contributo soggettivo minimo con una rateizzazione massima del pagamento di 60 mesi senza interessi.

Anche la Cassa forense prevede, con il regolamento per il riscatto, la possibilità non solo per gli iscritti, ma anche per i superstiti, di riscattare anche il periodo di praticantato, in tutto o in parte, nel limite di tre anni, a condizione che gli anni non siano coincidenti con altra contribuzione obbligatoria anche esterna alla Cassa. Pure in questo caso l’onere da sostenere è calcolato con la riserva matematica con valore non inferiore ai contributi minimi previsti per l’anno di presentazione della domanda. Il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione entro sei mesi dalla deliberazione della giunta esecutiva, con possibilità di presentare domanda di rateizzazione, per un massimo di dieci anni, dovendo corrispondere, in tal caso, anche interessi non inferiore al 2,75% annuo.

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