Previdenza

Forfettari, entro il 28 febbraio le domande per il regime previdenziale agevolato

di Antonio Carlo Scacco

La circolare INPS n. 28 del 17 febbraio 2020 ricorda che i soggetti iscritti alla gestione commercianti/artigiani che hanno intrapreso nel 2019 una nuova attività d'impresa per la quale intendono beneficiare nel 2020 del regime agevolato previdenziale riservato ai forfettari, devono comunicare telematicamente la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2020.
La legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) aveva introdotto un nuovo regime forfettario di determinazione del reddito per gli esercenti in forma individuale di attività d'impresa/arti e professioni in possesso di determinati requisiti (art. 1, comma 54 e ss.) prevedendo, al contempo, uno specifico regime agevolato ai fini contributivi per coloro che, esercenti attività di impresa, fossero obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni artigiani e commercianti.
La successiva legge di stabilità 2016 è intervenuta sia apportando alcune modifiche al previgente regime in termini di requisiti di accesso, sia riscrivendo interamente le regole del regime contributivo agevolato, che ora prevede per tali contribuenti una riduzione del 35% della contribuzione INPS dovuta sul reddito forfettario. Il vecchio regime, invece, prevedeva la possibilità di determinare e versare i contributi in base al reddito dichiarato (in acconto e a saldo, unitamente agli importi dovuti con la dichiarazione dei redditi) anziché versare la quota fissa con scadenze trimestrali.
Resta fermo il meccanismo di accredito contributivo che avviene tuttora secondo le regole della gestione separata INPS, ossia proporzionalmente all'importo versato.
Non sono intervenute modifiche successive al regime contributivo agevolato il quale, pertanto, si considera prorogato anche per il 2020. La agevolazione ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda.
Più in particolare è necessaria una comunicazione telematica all'INPS da effettuare entro il 28 febbraio di ciascuna annualità. In caso di mancata o tardiva comunicazione, si applica il regime contributivo ordinario. Il calcolo del dovuto si effettua applicando la riduzione (pari al 35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all'eventuale parte di reddito eccedente il minimale.
Ai fini dell'accredito della contribuzione versata, continua ad applicarsi l'art. 2, comma 29 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in base al quale il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento. Pertanto nel caso in cui l'importo complessivamente versato risulti inferiore all'importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato. Ai fini dell'accredito di 12 mesi di contribuzione, dunque, dovrà essere versata una somma pari all'importo del contributo dovuto sul minimale.
Ove venga effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario ma inferiore rispetto al dovuto, si procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65%. In ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare, mentre nell'ipotesi di nuova impresa, la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva. Risulta in ogni caso dovuto il contributo di maternità, pari ad € 7,44 annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa. Il regime si applica nel 2020 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2019 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale (peraltro decisamente ridotti dall'ultima legge di bilancio), non abbiano presentato espressa rinuncia allo stesso.
I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2019 una nuova attività d'impresa per la quale intendono beneficiare nel 2020 del regime agevolato dovranno comunicare la propria adesione, come anticipato, entro il termine perentorio del 28 febbraio 202018.
Infine i soggetti che hanno intrapreso una nuova attività nel corrente anno, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto previdenziale la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

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