Previdenza

Indennizzi da danno biologico, rivalutazione Inail accreditata da marzo

di Mauro Pizzin


A partire dai ratei di rendita del mese di marzo, gli importi di indennizzo per danno biologico sono aumentati dell'1,10% in base alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2017 e il 2018 e registrata dall'Istat. Una variazione in seguito alla quale, con il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 147/2019, su proposta del presidente dell'Inail, è stata disposta la rivalutazione annuale degli indennizzi del danno biologico con decorrenza 1° luglio 2019.

Lo evidenzia la circolare dell’Inail 9/2020, pubblicata ieri, la quale ricorda che la rivalutazione riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati a decorrere dallo scorso luglio e l'incremento riguarda solo la quota che ristora il danno biologico in aggiunta all'incremento relativo alla precedente rivalutazione dell'anno 2018.

Nel documento si sottolinea che per gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2019 relativi a eventi lesivi antecedenti al 1° gennaio 2019 - e quindi non rientranti nelle disposizioni di legge relative alla vigente tabella - l'incremento si applica sull'importo complessivo in base alla precedente tabella di indennizzo del danno biologico (Dm 12 luglio 2000), maggiorato della percentuale del 16,25% relativa ai precedenti aumenti straordinari, nonché all'incremento relativo alla precedente rivalutazione anno 2018.

Per gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2020 relativi a eventi lesivi dal 1° gennaio 2019, per i quali trova applicazione la nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale (legge 145/2018) l'incremento si applica invece sull'importo del valore capitale corrispondente al grado di menomazione dell'integrità psicofisica e all'età dell'infortunato/tecnopatico, comprensivo di aumenti straordinari, nonché all'incremento relativo alla precedente rivalutazione dell'anno 2018.

Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati dal 1° luglio 2019, in caso di assenza della definitiva valutazione del grado di menomazione la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi. In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2019, e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all'importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.
Nei casi di revisione e di aggravamento, infine, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2019.

Circolare n. 9/2020 dell'Inail

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