Previdenza

L’Inps rimodula la rivalutazione annuale delle pensioni per il 2020

di Pietro Gremigni

Sono state rideterminate le prestazioni pensionistiche di importo compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo del 2019 in seguito al nuovo sistema di rivalutazione approvato con l’ultima legge di bilancio.
L'Inps, con la circolare 26 marzo 2020, n. 46, ha pertanto rimodulato il valore della rivalutazione alla luce dei nuovi criteri dal moment che perle prime mensilità del 2020 è stato applicato il precedente sistema di rivalutazione.
In secondo luogo ha rivisto i valori di riferimento per calcolare la pensione (minimali, massimali ecc.) alla luce del dato definitivo di rivalutazione per il 2020 pari allo 0,50% e non dello 0,40% come applicato finora.
Rivalutazione delle pensioni – Tenendo conto del trattamento minimo del 2019 pari a 513,01 euro mensili e alla rivalutazione dello stesso anno dello 0,40%, i trattamenti di importo compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo dell'anno 2019, cioè i trattamenti fino a 2.052, 04 euro al mese lordi si applica interamente la percentuale di rivalutazione dello 0,40%.
Oltre tale somma le pensioni saranno rivalutate in misura percentualmente ridotta così come effettuato nel 2019.
Il nuovo importo, dopo averlo rideterminato e col ricalcolo delle imposte, viene messo in pagamento dalla mensilità di aprile 2020.
Il ricalcolo non verrà eseguito per le pensioni sociali e assegni sociali, prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, le indennità integrativa speciale; le indennità e gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle amministrazioni pubbliche.
Valori per calcolare la pensione – Sulla base della percentuale di rivalutazione dello 0,50% per il 2020, la circolare 46 ha riaggiornato i valori di rifermento per calcolare le prestazioni pensionistiche con decorrenza 2020.
Pertanto i nuovi valori 2020 sono i seguenti:
- trattamento minimo: 515,58/mese pari a 6.702,54 euro/anno;
- minimale retributivo settimanale per l'accredito dei contributi: 206,23 euro;
- massimale contributivo: 103.055 euro/anno;
- massimale dirigenti ex Inpdai: 187.854 euro/anno;
- prima fascia di retribuzione pensionabile: 47.379 euro/anno;
- importo soglia minima per la pensione di vecchiaia contributiva: 690,42 euro/mese;
- importo soglia minima per la pensione anticipata contributiva: 1.288,78 euro/mese.
Inoltre il nuovo valore del trattamento minimo aggiorna anche i limiti di reddito per il cumulo totale o parziale coi redditi da lavoro per le pensioni ai superstiti e l'assegno di invalidità.
Per l'assegno di invalidità il reddito da lavoro è cumulabile:
-interamente per un assegno fino a 26.810,16 euro/anno;
-l'assegno viene ridotto del 25% per redditi da 26.810,16 euro a 33.512,70 euro;
-l'assegno viene ridotto del 50% per redditi oltre 33.512,70 euro.
La pensione ai superstiti sarà percepita interamente per redditi fino a 20.107,62 euro/annui, mentre sarà ridotta del:
-25% per redditi da 20.107,62 euro a 26.810,16;
-40% per redditi da 26.810,16 a 33.512,70 euro;
-50% per redditi oltre 33.512,70 euro.

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