Previdenza

Slitta al 1° giugno il nuovo iter per le domande di invalidità civile

di Redazione Guida al Lavoro

Slitta al 1° giugno 2020 l'obbligo di anticipare in sede di domanda di invalidità civile le informazioni di natura socio-economica prima degli accertamenti di natura sanitaria.
Lo rende noto l'Inps con messaggio 26 marzo 2020, n. 1387, che in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica in corso e al fine di agevolare la presentazione delle domande di prestazione, come peraltro richiesto anche dagli Istituti di Patronato, proroga dal 1° aprile al 1° giugno la nuova modalità di presentazione delle domande di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità per tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni, già illustrata con il messaggio n. 1275 del 20 marzo 2020.
L'obbligo riguarda le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che hanno i requisiti per chiedere i trattamenti di invalidità civile, per sordità e cecità e permetterà loro di anticipare, al momento della presentazione della domanda di invalidità civile, le informazioni di natura socio-economica contenute nel modello "AP70", di norma comunicate solo al termine dell'esito positivo della fase sanitaria.
Le informazioni amministrative che vanno comunicate riguardano eventuali ricoveri, lo svolgimento di attività lavorativa, i dati reddituali, l'indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.
Dal punto di vista procedurale, ricordiamo che, una volta completata l'acquisizione dei dati, la domanda semplificata deve essere trasmessa all'Inps in via telematica attraverso la funzione "Invio domanda". La sezione dedicata ai requisiti socio-economici non può essere trasmessa se non compilata in tutti i suoi campi obbligatori.
Anche dopo la fase sperimentale però, in alcuni casi, determinate informazioni potranno essere completate e inserite nel modello di domanda solo dopo la definizione dell'iter sanitario utilizzando l'attuale procedura della fase di concessione. Si tratta dei casi in cui l'interessato è ricoverato al momento della presentazione della domanda o è titolare di altre prestazioni di invalidità incompatibili.

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