Previdenza

Cigd con il decreto 9/2020 per le aziende con oltre 5 e fino a 15 addetti

di Gianni Bocchieri


Con il messaggio 1478/2020, Inps afferma che saranno accolte le domande di cassa integrazione in deroga (Cigd) dei datori di lavoro con meno di 15 dipendenti di Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, presentate ai sensi del decreto legge con le prime misure straordinarie a favore della ex zona rossa (articolo 17 del Dl 9/2020).

Questa Cigd può avere la durata massima di 1 mese e può essere prorogata per altre 9 settimane dai datori di lavoro fino a 5 dipendenti. Mentre quelli che hanno più di 5 e fino a 15 dipendenti possono prorogare l'integrazione del reddito dei loro lavoratori sospesi, per altre 9 settimane, ricorrendo all'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale, in base al decreto legge del Dl 18/2020, che ha esteso l'originario sistema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto per il Covid-19 a tutto il territorio nazionale (articoli 19-22).

Con il suo messaggio, l'Inps ha così raccordato i due canali di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto che coesistono in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, proprio per effetto della successione dei due decreti-legge.

Il raccordo non riguarda solo la somma delle durate e la loro sequenza temporale, ma anche il disallineamento delle platee di beneficiari delle prestazioni ordinarie del Fis, individuate dai due decreti. Infatti, mentre il Dl 9/2020 prevede l'accesso all'assegno ordinario solo ai datori di lavoro che hanno più di 15 dipendenti, il Dl 18/2020 lo estende anche ai datori di lavoro che hanno oltre 5 e fino a 15 dipendenti, con effetto retroattivo a partire dallo stesso termine del 23 febbraio scorso.

Alla luce di questa ricostruzione, l'accoglibilità delle domande di Cigd ammessa ora dall'Inps potrà riguardare solo i datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti delle tre Regioni, che hanno presentato le loro domande di Cigd per la durata di un mese, ai sensi del primo decreto legge 9/2020.

Non avranno invece alcuna necessità di mettere in sequenza le due domande di integrazioni salariali i datori di lavoro fino a 5 dipendenti delle medesime tre Regioni, che potranno presentare domanda unica di Cigd (articolo 3 del decreto interministeriale Mef-Mlps del 24 marzo 2020) e quelli che hanno oltre 5 dipendenti che faranno domanda unica per l'assegno ordinario del Fis con effetto retroattivo dal 23 febbraio scorso (articolo 19 del Dl 18/2020).

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