Previdenza

Tempi più lunghi per certificare i requisiti previdenziali

di Antonello Orlando

La circolare Inps 50/2020 pubblicata il 4 aprile chiarisce gli effetti dell’articolo 34, comma 1, del decreto legge cura Italia in materia di decadenza dalle varie prestazioni in materia previdenziale. Il Dl 18/2020 ha infatti disposto che dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza delle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative, erogate sia dall’Inps sia dall’Inail, è sospeso di diritto.

Inps, d’intesa con il ministero del Lavoro, chiarisce che la sospensione dei termini decadenziali non impatterà esclusivamente sulle azioni giudiziarie (i cui termini ordinari sono di tre anni per le prestazioni pensionistiche e un anno per le prestazioni temporanee).

Il periodo che va dal 23 febbraio al 1° giugno varrà anche per la domanda di prestazioni previdenziali e per le relative domande di riconoscimento dei requisiti per l’accesso alle stesse. La circolare esemplifica alcune prestazioni che beneficeranno automaticamente del congelamento dei termini decadenziali. Ad esempio, la pensione anticipata per lavoratori precoci e l’Ape sociale prevedono normalmente due step: l’uno di richiesta da parte dei cittadini del provvedimento di riconoscimento delle condizioni soggettive e contributive e l’altro, una volta accertate da Inps le condizioni necessarie, di domanda di accesso vero e proprio alla prestazione.

La prima finestra dei termini per la domanda di riconoscimento dei requisiti di Ape e pensione per precoci è fissata, rispettivamente, al 31 e al 1° marzo; grazie alla sospensione dei termini, le domande potranno essere presentate entro il 1° giugno e saranno comunque considerate, anche ai fini della priorità sulle risorse pubbliche accantonate, entro i termini della 1° finestra.

La seconda finestra di domanda per la certificazione dei requisiti sarà fissata per l’Ape fra il 2 giugno e il 15 luglio (con un’altra, residuale dal 16 luglio al 30 novembre), per le pensioni dei precoci con un’unica ulteriore finestra fino al 30 novembre.

In virtù dell’allargamento delle finestre temporale (e a seconda del numero delle effettive richieste) Inps potrà fornire l’esito della domanda di certificazione anche oltre il termine già calendarizzato del 30 giugno.

Altra domanda di certificazione che godrà della sospensione dei termini è quella dell’accesso anticipato a pensione riservato ai lavoratori addetti a mansioni usuranti (secondo la disciplina del Dlgs 67/2011). Questi devono di norma chiedere la certificazione dei requisiti di lavoro usurante attraverso il modello telematico AP45 entro il 1º maggio dell’anno precedente a quello di maturazione dell’accesso pensionistico; per il solo 2020 la domanda potrà invece essere presentata entro il 1° giugno senza alcun differimento sulla pensione futura.

Le scadenze delle domande riepilogate dall’Istituto nella circolare includono anche quelle di prepensionamento dei lavoratori dell’editoria (di norma entro 60 giorni dall’ammissione alle integrazioni salariali o dalla maturazione dei requisiti contributivi), considerate entro i termini se presentate comunque entro il 1° giugno, per la conferma dell’assegno ordinario di invalidità, ma anche per l’accettazione dei provvedimenti di costituzione di rendita vitalizia, di ricongiunzione e di riscatto (normalmente con onere di accettazione e pagamento della prima rata o in unica soluzione entro 60 giorni dall’accoglimento).

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