Previdenza

Inail detta le regole sullo stop alla decadenza e alla prescrizione

di Mauro Pizzin


Dopo lo stop ai termini di prescrizioni e decadenza relative alle prestazioni assicurative introdotto dal Dl 18/2020, con la circolare n. 13 del 3 aprile l'Inail ha fornito le prime indicazioni in merito alla loro applicazione.

Termini di prescrizione
Per quanto concerne i termini di prescrizione per il conseguimento delle prestazione, la cui sospensione è stata introdotta per il periodo dal 23 febbraio al 1° giugno dall'articolo 42, comma 1, del decreto Cura Italia, l'Istituto ha ricordato anzitutto che l'azione per conseguire le prestazioni Inail si prescrive nel termine di 3 anni dal giorno dell'infortunio o dalla manifestazione della malattia professionale in base all'articolo 112 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Dpr n. 1124/1965). Ad alcune fattispecie, tuttavia, si applicano i termini quinquennali o decennali previsto dalla disciplina civilistica ordinaria: si tratta, nel primo caso, delle azioni sui ratei di rendita già liquidati e sulle quote integrative delle rendita in godimento e, nel secondo caso, delle azioni per rendita diretta e ratei non liquidati, per l'integrazione a carico dell'Inail per la rendita erogata dall'istituzione belga ai minatori italiani affetti da silicosi contratta in Belgio (legge n. 1115/1962). In tutti questa casi – precisa l'Inail – i termini di prescrizione ricadenti per il periodo citato dal Dl 18/2020 sono sospesi.

Termini di decadenza
Passando ai termini di decadenza, la circolare ricorda che secondo l'articolo 122 del Dpr 1124/1965 quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda per ottenere la rendita va proposta dai superstiti entro 90 giorni dalla comunicazione dell'inail in cui si avvisa costoro della facoltà di presentare la richiesta. La domanda per richiedere lo speciale assegno continuativo mensile da parte dei superstiti di invalidi del lavoro deceduti per cause estranee alla patologia indennizza va presentata, invece, entro 180 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'istituto assicurativo. Lo stesso termine decadenziale è fissato, infine, per la richiesta di rendita di passaggio per silicosi e asbetosi. Anche tutti questi termini sono sospesi dal 23 febbraio al 1° giugno.

Revisione rendite
Un discorso a parte va fatto invece per la sospensione dei termini di revisione della rendita su domanda del titolare o su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del Dpr 1124/1965, i quali scadano nel periodo di sospensione per Covid-19. Si tratta dell'ipotesi di cui si occupa l'articolo 42, comma 1, del Cura Italia, in cui il termine di decadenza entro cui l'interessato può richiedere la revisione della rendita è quello di 1 anno dalla scadenza di un decennio dalla data della decorrenza della rendita per gli infortuni o di un quindicennio per le malattie professionali. In questi casi specifici la sospensione del termine annuale dal 23 febbraio al 1° giugno vale solo nel caso in cui esso scada nel periodo considerato, per poi riprendere dal 2 giugno. In questo contesto la sospensione riguarda anche le revisioni disposte dall'Inail e parimente sospese sono le visite medico-legali, che saranno riprogrammate nel rispetto dei nuovi termini di scadenza.

La circolare n. 13/2020 dell'Inail

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