Previdenza

Covid-19 come infortunio: serve una norma di copertura delle responsabilità

di Giovanni Paolo Accinni

L’esplicita qualificazione dell’infezione da Covid-19 quale infortunio sul lavoro (articolo 42, comma 2, Dl 17 marzo, n. 18) rischia di ispirare accertamenti giudiziali per ipotesi di responsabilità penale della persona fisica a titolo di lesioni e/o omicidio colposo e quindi della stessa persona giuridica (ai sensi dell’articolo 25-septies Dlgs 8 giugno 2001, n. 231) per non aver adottato misure di protezione ispirate dal principio di precauzione.

L’espressa previsione legislativa di equivalenza Covid 19 – infortunio pone, infatti, oggi in capo al singolo, datore di lavoro, un obbligo di protezione non determinato dalla propria attività produttiva, ma dettato appunto da un principio di precauzione.

Si trasforma così in “privato” un rischio determinato da una situazione di emergenza endogena. Il singolo è onerato, con costi ed organizzazione a proprio carico, di un potenziale evento lesivo che pure esula dalla propria personale sfera di controllo in quanto rischio indistintamente diffuso nell’intera popolazione.

Egli è tenuto al rispetto di un principio di precauzione improntato esclusivamente a criteri di matrice epidemiologica. Se è pertanto ovvio che un principio cautelativo sia necessario a fronteggiare uno scenario di rischio a tutelare la salute pubblica, non meno manifesto che dallo stesso principio di precauzione non possa trarsi una legge di copertura giuridicamente rilevante a fondare un’affermazione di responsabilità penale per gravi delitti quali le lesioni e l’omicidio.

Invero, il principio di precauzione si prefigge il solo scopo di una pratica definizione di un rischio e non certo un fine di verità che non gli appartiene: agisce a fronteggiare l’incertezza. Ad evitarsi il ripetersi di “parodie” di giustizia, ossia che l’approccio precauzionale possa confondersi fino a sostituirsi al canone di offensività, si deve allora tenere a mente la diversità di prospettiva.

L’urgenza di affrontare una situazione di possibile rischio non può assegnare alla precauzione un posto che non le è proprio nel diritto penale classico ancorato al principio di offensività.

Diversamente si “legittimerebbero” accuse (e poi finanche condanne) orientate ad un’epistemologia dell’incertezza del tutto inconciliabile con i principi di garanzia propri del sistema penale. I delitti di lesione e omicidio appartengono al diritto penale cosiddetto “classico” caratterizzato dalla necessità della prospettiva eziologica, come dal rispetto del canone minimo di offensività. Il principio di precauzione è perciò inservibile ai fini del loro giudizio, che necessita (per contro) di una legge di copertura giuridicamente rilevante sotto il profilo causale.

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