Previdenza

Faq Inps sulla pensione in cumulo

di Pietro Gremigni

Il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo si consegue sempreché sussistano gli ulteriori requisiti previsti dalla gestione previdenziale alla quale l'assicurato è da ultimo iscritto, oltre a quelli di età e contributivi, come ad esempio l'importo soglia previsto dalla gestione separata.

L'Inps, con messaggio 18 maggio 2020, numero 2053, risponde a numerose Faq sul tema della pensione in cumulo come disciplinata dalla legge 228/2012 e successive modifiche.
Affrontiamo solo alcune delle risposte più rilevanti e di portata generale di uno strumento molto utile e importante per andare in pensione quando l'assicurato presenta contributi non coincidenti versati in gestioni previdenziali diverse.

Importo soglia - Partendo dalla risposta riportata in premessa, l'Inps precisa che
il requisito dell'importo soglia, cioè la maturazione di un importo minimo della pensione, va verificato quando il soggetto che richiede la pensione di vecchiaia in cumulo:
- è da ultimo iscritto alla gestione separata (in questo caso pari nel 2020 a 689,74 euro mensili);
- è da ultimo iscritto a una Cassa professionale che prevede il requisito dell'importo soglia;
- ha, in tutte le gestioni interessate dal cumulo, il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, e ha un'età inferiore a settanta anni adeguati alla speranza di vita.

Pensione anticipata in cumulo e il requisito dei 35 anni - Se tra le gestioni interessate al cumulo ve ne è una il cui ordinamento subordina il perfezionamento del diritto alla pensione anticipata al possesso di almeno 35 anni di anzianità contributiva utile per il diritto – cioè al netto dei periodi di malattia e disoccupazione - ai fini della verifica della sussistenza del predetto requisito si deve tener conto di tutta la contribuzione versata o accreditata presso tutte le forme previdenziali interessate al cumulo, comprese le Casse professionali.
Se, ad esempio, presso l'Ago Inps dipendenti al netto dei periodi di disoccupazione e malattia l'interessato vanta 32 anni di contribuzione ma, sommando gli anni di contributi accreditati in gestione separata, arriva a 35 anni, il requisito si considera assolto.

Periodi perfettamente coincidenti - La facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non è esercitabile quando l'intera contribuzione posseduta dall'assicurato in tutte le gestioni alle quali è o è stato iscritto risulti completamente sovrapposta senza che residui nemmeno un contributo non coincidente. Ad esempio, 21 anni di contributi in Ago Inps e 21 anni in gestione separata per lo stesso identico periodo non possono dare diritto alla pensione in cumulo e l'interessato potrà chiedere una pensione autonoma presso ciascuna forma di previdenza.

Calcolo del pro rata – Col cumulo ogni gestione calcola il proprio pro rata con le regole sue specifiche e tenendo conto dei periodi in cui sono stati accreditati i contributi.
Pertanto nel caso di un soggetto in possesso di contribuzione in una delle casse della gestione pubblica ad esempio ex Inpdap, al 31 dicembre 1992 e nel Fpld dal 1993 in poi, per la liquidazione della quota A di pensione (per contributi versati fino al 31 dicembre 1992), va presa in considerazione la retribuzione annua alla data di cessazione riferita al rapporto di lavoro con iscrizione presso la gestione pubblica, con riferimento ai soli emolumenti valutabili in relazione alla cassa d'iscrizione dell'interessato. Tale retribuzione deve essere rivalutata fino alla data di decorrenza della pensione utilizzando le tabelle, in vigore nel regime generale Inps, in relazione ai rispettivi anni di decorrenza. Non vanno cioè assunte a riferimento della retribuzione pensionabile nella quota A della gestione pubblica del nostro esempio, le ultime retribuzioni del rapporto di lavoro assicurato nel Fpld. Queste ultime saranno valutate per calcolare la quota B (dal 1993) del pro rata del Fpld.

Onere da riscatto e pensione in cumulo - Sulle pensioni in cumulo non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri per riscatti che devono dunque essere interamente versati prima dell'accesso alla prestazione pensionistica.
Nelle ipotesi di pagamento rateale in corso, affinché il periodo da riscatto sia interamente valutato, i richiedenti dovranno corrispondere l'onere residuo in unica soluzione. In caso contrario, i periodi contributivi oggetto di riscatto saranno valutabili per la durata corrispondente all'importo di onere effettivamente versato

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