Previdenza

La Cigo Covid estende la vita della cassa straordinaria

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Con il messaggio 2066/20 diffuso ieri, l'Inps chiarisce alcuni aspetti gestionali relativi alle attività da svolgere in conseguenza dell'emanazione di provvedimenti di modifica di decreti ministeriali di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) e delle richieste di trasformazione della modalità di pagamento della cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo), successive al rilascio della relativa autorizzazione.

Nel documento l'Istituto, in particolare, passa in rassegna le varie ipotesi che attengono alle variazioni della Cigs.
Riguardo all'annullamento di un decreto, viene ricordato che una cancellazione parziale comporta una riduzione del periodo originariamente concesso e una conseguente rimodulazione del numero delle ore autorizzate. Laddove le ore pagate o conguagliate dalle aziende dovessero risultare superiori a quelle spettanti dopo la riparametrazione, le Sedi dell'Istituto dovranno procedere al recupero delle somme erogate o conguagliate, a meno che l'azienda non sia in grado di dimostrare la titolarità al maggior numero di ore.

Altra precisazione riguarda le imprese che, in ragione dell'interruzione dell'attività dovuta al Covid-19, chiedono al ministero del Lavoro la sospensione del programma di Cigs e il contestuale accesso alla Cigo o alla Cassa in deroga (art. 20, Dl 18/2020). Il Dicastero rilascia il decreto direttoriale di interruzione della Cigs e di riformulazione del provvedimento sospeso, indicando la nuova data finale del trattamento straordinario. Terminata la Cigo, le aziende dovranno chiedere una nuova autorizzazione a valere sul numero di decreto che ha disposto la sospensione della Cigs. L'Inps ricorda che il numero di autorizzazione della Cigs originaria, non deve essere più utilizzato.

In presenza di decreti che prevedono la modifica della modalità di erogazione - da conguaglio a pagamento diretto ai lavoratori o viceversa - delle integrazioni salariali straordinarie, le sedi dell'Istituto dovranno rivedere l'autorizzazione concessa.
Laddove la variazione delle modalità determinasse il venir meno del beneficio del pagamento diretto della prestazione, l'azienda dovrà farsi carico di anticipare ai lavoratori le somme ancora spettanti e, successivamente, recuperarle con il sistema del conguaglio contributivo.

Una rettifica della Cigs può anche essere determinata dal superamento delle ore previste dal contratto di solidarietà, emerso in sede di accertamento ispettivo. L'Inps in tal caso, provvede a decurtare, dall'autorizzazione, le ore in eccedenza e a recuperare quanto indebitamente riconosciuto. L'azienda deve procedere a regolarizzare le posizioni individuali dei lavoratori interessati.

Riguardo all'esonero dal versamento del contributo addizionale per le aziende sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione dell'esercizio di impresa che ricorrono alla Cigs, l'Inps ricorda che le aziende interessate devono farne richiesta all'Istituto, dimostrando di aver titolo alla facilitazione di cui trattasi. Se la richiesta è fondata l'Inps procede d'ufficio alla modifica degli archivi.

Per quanto attiene alla Cigo, l'Inps ricorda che il pagamento della prestazione è, generalmente, a cura del datore di lavoro che recupera quanto anticipato detraendolo dai contributi dovuti all'Istituto. Normalmente, il pagamento diretto dell'Inps può essere chiesto in caso di documentate difficoltà finanziarie; al contrario non si deve dimostrare nulla per la causa integrabile Covid-19. Il metodo di pagamento va indicato al momento di presentazione della domanda oppure successivamente. Se il cambio avviene dopo il rilascio dell'autorizzazione e l'azienda non ha ancora eseguito alcun conguaglio, l'Inps sostituisce l'autorizzazione rilasciata con una nuova per tutto il periodo coperto dalla cassa. Se invece, una parte dei conguagli è stata già eseguita, l'autorizzazione vene chiusa e l'azienda deve presentare una nuova domanda riferita alle ore con pagamento diretto.

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