Previdenza

La cassa integrazione non esclude il rinnovo del lavoro a tempo

di Alessandro Rota Porta

Oltre alle novità previste dal Dl Rilancio, già la legge di conversione del decreto 18/2020 (legge 27/2020) è intervenuta sulla materia del lavoro a tempo determinato, prevedendo la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a termine, anche a scopo di somministrazione, durante i periodi di godimento degli ammortizzatori sociali con causale Covid-19.

In linea generale, secondo le disposizioni dell’articolo 20, comma 1, lettera c), del Dlgs 81/2015, ai datori che attuano una sospensione o una riduzione dei rapporti di lavoro - accedendo alle integrazioni salariali – è precluso il ricorso al lavoro a termine così come alla somministrazione. Stop anche alla proroga e ai rinnovi delle stesse tipologie contrattuali con riferimento ai lavoratori che effettuano mansioni analoghe rispetto a quelli sospesi. Il perimetro è l’unità produttiva dove è in atto l’ammortizzatore.

Proprio l’articolo 19-bis del decreto cura Italia, consente alle imprese che hanno attivato gli ammortizzatori previsti dallo stesso provvedimento di prorogare le tipologie contrattuali descritte prima della scadenza o di rinnovare i rapporti di lavoro in questione, laddove fossero scaduti nel frattempo. Questo avviene per qualsiasi fattispecie di integrazione salariale prevista dal Dl 18/2020, ossia per tutte le casse integrazioni speciali Covid-19: Cigo, cassa integrazione in deroga, assegno ordinario del fondo di integrazione salariale o dei fondi bilaterali e alternativi.

Quanto sopra è una facoltà ma non un obbligo: pertanto, il datore di lavoro può scegliere di lasciar terminare i contratti a tempo determinato, alla loro naturale scadenza, non sussistendo alcun divieto al riguardo.

A quel punto, il lavoratore può accedere agli strumenti di sostegno al reddito disponibili.

In primo luogo, l’indennità di disoccupazione Naspi: per accedere a questa occorrono almeno 30 giornate di lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, intese come giorni di lavoro effettivo (presenza) a prescindere dalla loro durata oraria. Inoltre, sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

La Naspi spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni, senza contare i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione.

Tra gli altri sussidi, va ricordato anche il reddito di cittadinanza, che è compatibile con la Naspi.

Infine, il Dl Rilancio ha previsto una nuova misura “residuale”, il reddito di emergenza (Rem), per tutelare i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, non coperti dagli altri sussidi: varia da 400 a 800 euro a seconda del nucleo familiare; le domande si presentano all’Inps entro il mese di giugno.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©