Previdenza

Più spazio a informazioni autodichiarate per le pensioni

di Antonello Orlando


L'articolo 264 del decreto legge rilancio (34/2020) ha previsto alcune semplificazioni fino alla fine dell'anno per agevolare lavoratori e cittadini nel richiedere alle pubbliche amministrazioni indennità, contributi e sovvenzioni di qualsiasi denominazione.

Se la maggior parte delle prestazioni erogate da Inps si basa su dati dichiarati dal richiedente, vi sono speciali fattispecie per cui diviene obbligatorio allegare alcuni documenti. Per gli assegni nucleo familiare, ad esempio, qualora siano richiesti da lavoratori di ditte cessate o fallite, dovrebbe essere allegata una dichiarazione della cessazione o la dichiarazione del curatore fallimentare.

L'articolo 264, comma 1, dispone che le autodichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e di certificazioni fornite alle pubbliche amministrazioni in base al Dpr 445/2000, fino al 31 dicembre 2020, sostituiranno qualsiasi certificato richiesto dalla normativa vigente per stabilire la legittimità del riconoscimento delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di altri benefici economici che siano comunque subordinati ai requisiti soggettivi e oggettivi del richiedente. Inoltre, lo stesso articolo 264 prevede che la revoca delle prestazioni riconosciute potrà essere disposta solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico e non più per eventuali variazioni delle situazioni di fatto originariamente non prevedibili.

Dovrà essere chiarito il prima possibile da Inps se le autodichiarazioni potranno essere utilizzate anche per certificare informazioni non direttamente comprese negli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2000 (come il numero di turni notturni annuali). Per quanto riguarda le pensioni e le indennità di accompagnamento alla pensione (come l'Ape sociale), la norma di semplificazione potrebbe determinare effetti di non poco conto, specie se combinati alla sospensione dei termini di decadenza già prevista dall'articolo 34 del decreto legge cura Italia fino al prossimo 1° giugno.

Per gli addetti a mansioni usuranti, il decreto del ministero del Lavoro del 20 settembre 2017 richiedeva di allegare nella domanda di certificazione da presentare entro il 1° maggio dell'anno precedente la decorrenza della pensione, per tutti i rapporti avviati prima del 2008 il contratto di lavoro, il libro unico del lavoro, ma anche i cedolini paga con le maggiorazioni da lavoro notturno per i turnisti. Questi documenti potrebbero, secondo quanto previsto dalla norma, essere sostituiti da una autodichiarazione del richiedente, inviata entro il 1° giugno insieme alla domanda telematica.

La stessa sorte spetta ai documenti da allegare entro il 30 novembre se si vuole accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contributi, riservata ai lavoratori precoci: sia la lettera di licenziamento o di dimissioni, così come i verbali di disabilità grave o di invalidità o, ancora, il modello AP116 compilato dal datore di lavoro attestante le mansioni svolte o per i documenti relativi alla certificazione delle mansioni usuranti.

Anche l'Ape sociale (esteso al 2020 dall'ultima legge di bilancio), accanto alla proroga dei termini della prima finestra per la richiesta di certificazione dei requisiti dal 31 marzo al 1° giugno dovrebbe rientrare nel novero delle indennità che potranno beneficiare del nuovo iter semplificato di richiesta di certificazione del diritto.

Inps, così come le altre amministrazioni pubbliche che erogheranno le prestazioni secondo tali disposizioni, potrà procedere a controlli a campione sulle dichiarazioni rese in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, anche dopo l'erogazione dei benefici.

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