Previdenza

Indicazioni Inps per l’ampliamento della sospensione dei versamenti contributivi

di Silvano Imbriaci

Con il messaggio 2162 del 25 maggio 2020, l'Inps anticipa alcune disposizioni di dettaglio della futura circolare, in corso di preparazione, relativa all'applicazione della legge 27/2020 (di conversione del Dl 18/2020) e del Dl 34/2020 (decreto rilancio).

Con la conversione in legge del Dl 18/2020 è stato ampliato il novero dei soggetti destinatari della sospensione dei termini per i versamenti contributivi (esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite; imprese del settore florovivaistico).

Nella sospensione sono inclusi i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall'istituto, alle note di rettifica, nonché agli atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza le cui scadenze ricadano nel periodo dal 30 aprile al 15 luglio 2020.

Allo stesso modo, il decreto legge 34/2020 interviene anche su disposizioni precedenti. Ad esempio per le federazioni sportive nazionali ed enti equiparati, (articolo 61, comma 2, lettera b, primo periodo, del decreto legge 18/2020), l'articolo 127 del Dl 34/2020ha previsto l'estensione della sospensione contributiva fino al 30 giugno 2020 (il precedente termine era fissato al 31 maggio). Circa le modalità di sospensione, il messaggio distingue tra i vari soggetti coinvolti.

Per le aziende con dipendenti, e in particolare per i nuovi soggetti prima non ricompresi nell'elenco dell’articolo 61, viene al solito attribuito il codice di autorizzazione 7L legato all'emergenza epidemiologica. Per le imprese del settore florovivaistico sarà attribuito il codice di autorizzazione 7S.

L'importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti. L'istituto poi ribadisce che la sospensione riguarda anche le quote di Tfr da versare al Fondo di tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

Per quanto invece riguarda i committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata Inps, «esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite», nel flusso uniemens riferito ai periodi di sospensione (compensi erogati nei mesi di febbraio e marzo 2020) dovrà essere riportato il valore 25, avente il nuovo significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-Legge n 9/2020, Art. 8 e decreto-legge n. 18/2020, art. 61. Validità dal 2 marzo al 30 aprile 2020".

Le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche – con sospensione degli adempimenti e i versamenti con scadenza legale nel periodo dal 2 marzo al 30 giugno 2020 (compensi erogati nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020) dovranno invece riportare il valore 26.
Per le imprese del settore florovivaistico dovrà essere inserito il valore 31.

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera sono interessate la denuncia di manodopera relativa al primo trimestre (termine legale di scadenza 30 aprile 2020) e le denunce mensili relative ai successivi periodi retributivi di aprile e maggio 2020, il cui termine legale di presentazione, con l'avvio dalle retribuzioni di aprile 2020 del flusso uniemens è l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento delle retribuzioni, rispettivamente il 31 maggio e 30 giugno 2020.

Nel periodo di riferimento della sospensione ricadono i termini legali di scadenza del versamento della contribuzione corrente relativa ai periodi retributivi del quarto trimestre 2019 (scadenza ordinaria corrente 16 giugno 2020) e i contribuenti che intendono avvalersi della sospensione in esame devono trasmettere la relativa istanza, disponibile nella sezione "domande telematiche" del cassetto previdenziale.

Per i lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare, infine, la sospensione introdotta dall'articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto legge 18/2020 non produce alcun effetto sui versamenti della contribuzione corrente. Tuttavia, la sospensione può essere richiesta per i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall'istituto di previdenza e la sospensione avrà effetti per le sole rate.

Analoga richiesta deve essere presentata dai contribuenti che intendono avvalersi per i versamenti rateali della sospensione, in base all'articolo 62, comma 2, del decreto legge 18/2020 (aziende con ricavi o compensi non superiori a 2.000.000,00 di euro nel periodo di imposta anno precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020).

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