Previdenza

Commissione del fondo di garanzia da restituire se l'apista rimborsa in anticipo

di M.Pri.

La circolare Inps 63/2020 contiene le indicazioni per il rimborso della quota di commissione per l'accesso al Fondo di garanzia nel caso di chiusura anticipata del piano di finanziamento e rimborso dell'Ape volontario.
La possibilità di accedere all'anticipo pensionistico, con onere a carico del lavoratore che ne fruisce, si è chiusa nel 2019, in quanto il periodo di applicazione sperimentale di questo strumento non è stato prorogato. Tuttavia, a fronte del piano di rimborso ventennale che lo caratterizza, nei prossimi due decenni devono essere gestite le posizioni aperte.
L'ape volontario consiste in un assegno mensile erogato prima del raggiungimento della pensione di vecchiaia e finanziato tramite un prestito erogato da un istituto di credito convenzionato che viene successivamente restituito con trattenute sulla pensione. A fronte del rischio di mancato rimborso delle quote, opera un Fondo di garanzia, alimentato anche con un aliquota dell'1,6% sull'importo del prestito, che in caso di necessità eroga l'80% dell'importo non restituito. Tale meccanismo opera quindi a tutela dei soggetti finanziatori, secondo le modalità illustrate nel messaggio 1604/2018.
Tuttavia comporta un onere per l'apista che, in alcuni casi, va restituito. Situazioni di cui si occupa la circolare 63/2020: liquidazione di una pensione diretta in favore dell'apista prima del raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia con conseguente aggiornamento del piano di ammortamento; estinzione anticipata, prima dei 20 anni stabiliti dalla norma, del finanziamento su richiesta dell'apista; decesso di quest'ultimo a fronte di un piano di rimborso chiuso per estinzione o pensionamento anticipato.
In tali ipotesi, la sede Inps competente per territorio, tramite applicativo informatico, individua l'importo della commissione del fondo di garanzia da restituire all'apista o all'erede.

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