Previdenza

La nuova Cigo si incaglia sulla fine del primo plafond

di Nevio Bianchi e Barbara Massara

Aziende e consulenti stanno incontrando dubbi e difficoltà nel comprendere come tradurre le nuove regole in materia di Cig per poter presentare le relative domande di proroga. Il Dl n. 34/2020 ha infatti modificato le regole in corsa, quando tutti gli operatori coinvolti avevano iniziato a muoversi con maggiore confidenza nel mondo della Cassa integrazione, sconosciuto a molti.
I primi dubbi riguardano le domande di proroga (o nuove domande) di Cigo e assegno ordinario con anticipo da parte dell'azienda, posto che le domande di Cassa in deroga sono presentabili dal 18 giugno prossimo, cioè decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto Rilancio in base agli articoli 22 quater del Dl n. 18/2020 (introdotti dal Dl n. 34/2020), secondo la nuova procedura che dovrà essere definita. Il termine del 18 giugno dovrebbe applicarsi anche per le nuove domande di Cigo e assegno ordinario con pagamento diretto, sebbene il testo letterale del neo introdotto articolo 22 quinquies del Dl n. 18/2020 lasci dubbi interpretativi (il dubbio è se fino al 17 giugno 2020 si applichino le vecchie regole).
Il primo grande interrogativo riguarda l'esaurimento del plafond delle prime 9 settimane, a cui le rinnovate norme (articoli da 19 a 22 del Dl n. 18/2020) subordinano l'accesso alle ulteriori 5 settimane.
È un obbligo o un'opportunità per le aziende che intendono prorogare o rinnovare la Cigo dimostrare all'Inps l'effettivo utilizzo della prima tranche? Questa regola, a logica dovrebbe valere anche per l'Assegno ordinario, sebbene nel messaggio n. 2101/2020 sia citata con esclusivo riferimento alla Cassa integrazione ordinaria.
Laddove un'azienda ritenga di aver effettivamente esaurito il plafond delle 9 settimane (in quanto autorizzate e fruite), non dovrebbe essere invece tenuta a dimostrare e comunicare nulla al riguardo all'Inps, ma anche su questo punto le società e i professionisti vorrebbero essere rasserenati.
Nel messaggio n. 2101/2020 l'Istituto precisa che qualora dai calcoli aziendali risultino delle settimane residue, queste devono essere oggetto di un'apposita domanda di Cassa, alla quale allegare il relativo prospetto excel utile a quantificare le settimane residue (pubblicato unitamente al messaggio).
Le aziende e i consulenti vorrebbero essere certi della necessità di presentare una nuova domanda (per le settimane residue rispetto alle prime 9) che in realtà afferisce a periodi già autorizzati dall'Inps, sebbene effettivamente non utilizzati.
Affinchè i calcoli delle settimane effettuati dall'azienda e quelli dell'Inps coincidano, sarebbe altresì utile che venisse chiarito come arrotondare il numero frazionato di settimane risultante dal rapporto tra le giornate fruite di cassa e il numero (prevalente) dei giorni lavorativi della settimana (fino a 0,5 per difetto e oltre 0,5 per eccesso?).
Sarebbe altresì opportuno che venisse confermato che il residuo delle nove settimane va determinato facendo riferimento all'azienda nel suo complesso, e non alla situazione della singola unità produttiva (per la quale è stata presentata apposita domanda e attenuta specifica autorizzazione).
Nella prossima circolare, anticipata dal messaggio n. 2183/2020 l'Inps chiarirà anche i termini di presentazione delle domande afferenti a periodi residui rispetto alla prima tranche delle 9 settimane, posto che la scadenza del 31 maggio riguarda solo le aziende che non hanno ancora mai presentato domande di Cig, con sospensione/riduzione iniziata nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.

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