Previdenza

Licenziati in periodo di moratoria con la Naspi

di Giampiero Falasca

Il lavoratore licenziato durante il periodo di vigenza della “moratoria” sui recessi economici introdotta dal decreto Cura Italia (Dl n. 18/2020) e prolungata dal decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) ha diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito contro la disoccupazione involontaria (Naspi), a prescindere da ogni discussione in merito alla validità ed efficacia del recesso.

Con questa interpretazione l’Inps (messaggio n. 2261/2020, pubblicato ieri) previene il rischio di alcuni rilevanti problemi applicativi connessi alle regole eccezionali introdotte in questi mesi per fronteggiare la crisi economica connessa all’emergenza Covid-19.

Il messaggio riguarda, in particolare, gli effetti derivanti dalla violazione del divieto di licenziamento fissato dall’articolo 46 del decreto Cura Italia (e dal successivo articolo 80 del decreto Rilancio). Sulla base di queste norme, a decorrere dal 17 marzo 2020 è preclusa per cinque mesi la possibilità di avviare (o proseguire, per le procedure iniziate successivamente alla data del 23 febbraio 2020) qualsiasi licenziamento collettivo, così come è vietato intimare licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo in base all’articolo 3 della legge n. 604/1966 (per rafforzare il divieto, è vietato anche avviare la conciliazione preventiva presso l’Ispettorato territoriale del lavoro nei casi in cui è prevista).

Inps precisa che, se un datore di lavoro ignora questi divieti e procede al licenziamento, il dipendente ha comunque diritto a percepire l’indennità di disoccupazione Naspi. L’istituto giunge a tale conclusione (richiamando un parere fornito dal ministero del Lavoro) osservando che, ai fini della Naspi non rileva la validità o invalidità del recesso, che eventualmente dovranno essere oggetto di un accertamento giudiziario. In questo modo viene demandato correttamente al giudice il compito di valutare anche la legittimità dei recessi effettuati il 17 e il 18 maggio, giorni non coperti dal divieto a causa della ritardata pubblicazione ed entrata in vigore del Dl n. 34/2020 che ha esteso il divieto inizialmente previsto fino al 16 maggio.

Tuttavia la Naspi sarà erogata con riserva di restituzione nell’ipotesi in cui il lavoratore, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato in azienda; in caso di esito vittorioso della causa, quindi, il dipendente dovrà restituire l’indennità incamerata. La Naspi dovrà essere restituita anche nel caso in cui il datore di lavoro decidesse di revocare il licenziamento utilizzando la facoltà introdotta dal decreto Rilancio per alcuni casi specifici.

Questo orientamento previene il possibile vuoto di tutela che si sarebbe venuto a creare per lavoratori ingiustamente licenziati in violazione del divieto legale: un eventuale diniego della Naspi, motivato dalla nullità del licenziamento, avrebbe creato un danno al soggetto debole del rapporto.

Il messaggio Inps precisa, infine, che il divieto di licenziamento non si applica ai rapporti di lavoro domestico, soggetti a una disciplina speciale, e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dato che esulano dal campo della subordinazione.

Il messaggio n. 2261/2020 dell'Inps

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