Previdenza

Congedo parentale extra con platea ampia

di M.Pri.

L’estensione da 15 a 30 giorni del congedo parentale straordinario Covid-19 a opera del decreto legge rilancio (Dl 34/2020) vale per i lavoratori autonomi e per gli iscritti alla gestione separata, oltre che per quelli dipendenti del settore privato. Si giunge a tale conclusione sulla base delle informazioni che Inps ha pubblicato nella sezione dei servizi online del suo sito internet, accessibile dai cittadini tramite credenziali.

Con il decreto legge cura Italia è stato introdotto un congedo parentale della durata di 15 giorni che si aggiunge a quello ordinario, da utilizzare a partire dal 5 marzo e durante la sospensione dei servizi scolastici e dell’infanzia, da parte di genitori con figli fino a 12 anni di età, oppure senza limiti di età se affetti da handicap grave (legge 104/1992) e iscritti a una scuola o a un centro diurno a carattere assistenziale.

Il decreto rilancio ha esteso a 30 giorni la durata massima del congedo, consentendone la fruizione fino al 31 luglio. Tuttavia, intervenendo sul Dl 18/2020, il Dl 34/2020 ha modificando in modo non chiaro il testo originario, lasciando il dubbio che i 15 giorni aggiuntivi fossero riferiti solo ai lavoratori dipendenti del comparto privato. Finora Inps non ha fornito indicazioni ufficiali e tanto meno ha pubblicato messaggi o circolari con le istruzioni operative.

Tuttavia, ieri, entrando nella sezione dei servizi online dedicati alla richiesta dei congedi parentali, si poteva constatare che le informazioni, prima relative al decreto legge 18/2020, sono state aggiornate al Dl 34/2020. Infatti viene precisato che la durata del congedo è di 30 giorni, fruibili dal 5 marzo al 31 luglio, e per i giorni di assenza dal lavoro viene erogata un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito. In particolare per gli iscritti alla gestione separata l’indennizzo per ogni giorno è il 50% di 1/365 del reddito individuato secondo le regole del congedo parentale ordinario, mentre per artigiani, commercianti e coltivatori diretti è pari alla metà della retribuzione convenzionale stabilita per legge.

Inoltre viene indicata la procedura da seguire, che comporta la necessità, a un certo punto di compilazione della domanda, di scegliere se la richiesta si riferisce al congedo Covid-19 o a quello ordinario.

Confermato che il periodo di astensione può essere utilizzato alternativamente dai due genitori fino a 30 giorni complessivi.

Confermata, infine, l’incompatibilità con il bonus baby sitter, anch’esso straordinario, introdotto dal Dl cura Italia per un valore di 600 euro e che il decreto rilancio ha portato a 1.200 euro. In base alle informazioni pubblicate, nelle versione “maxi” di questi due aiuti non appare possibile alternare 15 giorni di congedo con un bonus da 600 euro. Quindi chi ha eventualmente già utilizzato le prime due settimane di congedo potrà solo ottenerne altre due e chi ha richiesto 600 euro di bonus potrà fare domanda per la seconda tranche. Peraltro quest’ultimo non può ancora essere richiesto, e nella relativa sezione del sito Inps sono ancora riportate le informazioni relative alla prima versione del contributo.

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