Previdenza

Indennità domestici e Rdc compatibili solo se quest’ultimo è inferiore

di Barbara Massara


La nuova indennità di lavoro domestico e il reddito di cittadinanza sono compatibili solo se quest'ultimo è di importo inferiore.

Lo spiega ed esemplifica l'Inps con la circolare 65/2020 del 28 maggio, nella quale completa il quadro delle istruzioni operative, già anticipate nel messaggio 2184/2020, per presentare la domanda di accesso all'indennità complessiva di 1.000 euro per i mesi di aprile e maggio 2020.

Nel provvedimento l'Istituto si sofferma, altresì, sulla questione della compatibilità della nuova indennità con il reddito di cittadinanza di cui è destinatario il nucleo familiare cui appartiene il lavoratore domestico.

L'articolo 85, comma 3, del Dl 34/2020 sancisce, tra l'altro, l'incompatibilità dell'indennità dei domestici con il reddito di cittadinanza di ammontare superiore rispetto a quello dell'indennità. Si tratta di una misura condizionale che il decreto Rilancio ha previsto anche per le altre indennità destinate ai lavoratori autonomi, stagionali, agricoli, sportivi e dello spettacolo.

Per la prima volta, l'Istituto illustra questa regola con una serie di esempi volti a fare comprendere come gestire i casi di lavoratori potenzialmente destinatari di entrambi i benefici. Laddove l'importo del reddito di cittadinanza spettante per i mesi di aprile e maggio 2020 fosse pari o superiore a 1.000 euro, che rappresenta l'importo della nuova indennità, l'eventuale domanda verrebbe rigettata per incompatibilità.

Al contrario, se l'importo del reddito di cittadinanza fosse inferiore, ad esempio pari a 800 euro, la domanda del lavoratore domestico sarebbe accettata, e il differenziale tra l'indennità (1.000 euro) e l'importo del Rdc ( 800 euro), cioè 200 euro, verrebbe erogato sotto forma di integrazione del reddito di cittadinanza, secondo le relative modalità e tempistiche.

L'ultimo caso illustrato dall'Istituto è quello in cui il beneficiario del reddito di cittadinanza sia decaduto dal relativo diritto a partire dal mese di giugno 2020, ma abbia comunque percepito il beneficio per i mesi di aprile e maggio, per un importo, ad esempio, di 600 euro. In tale ipotesi la domanda della nuova indennità sarà accolta e il relativo importo differenziale spettante (1.000 euro-600 euro), cioè 400 euro, sarà comunque corrisposto.

La circolare n. 65/2020 dell'Inps

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