Previdenza

Sanitari in Quota 100, cumulabili le collaborazione per il virus

di Antonello Orlando

L’emergenza Covid-19 introduce ulteriori deroghe al divieto di cumulo reddituale previsto per la pensione anticipata in Quota 100. La circolare Inps n. 74 apparsa il 22 giugno prende in analisi le novità introdotte dall'articolo 2-bis (comma 5) del testo convertito in legge del decreto Cura Italia, efficace dallo scorso 30 aprile. L'originaria norma di potenziamento del sistema sanitario a fronte dell'emergenza sanitaria era stata emanata il 9 marzo (Dl n. 14/2020), per essere poi sostituita dalla legge n. 27/2020; questa conteneva già una previsione speciale, derogatoria rispetto al divieto di cumulo reddituale proprio di Quota 100. Nel triennio sperimentale che va dal 2019 alla fine del 2021, i titolari di pensione Quota 100 a partire dal momento della decorrenza del trattamento e fino al compimento dell'età di vecchiaia (67 anni fino al 2022), non possono cumulare con la pensione in alcun modo redditi di lavoro autonomo o di lavoro dipendente maturati in costanza di pensione; l'unica eccezione è prevista per il lavoro autonomo occasionale, che può essere sommato legittimamente a quanto percepito sotto forma di pensione Quota 100 per un massimo 5mila euro lordi per ciascun anno. Per ogni anno di imposta in cui il divieto di cumulo viene vietato, l'assicurato si vedrà revocate tutte le rate rimanenti dell'anno con restituzione di quelle percepite nei mesi precedenti. Nell'impossibilità di gestire la necessità di assumere per concorso in via temporanea in tempi brevi nuovo personale sanitario per gestire l'emergenza sanitaria, già il decreto legge 14 aveva previsto la possibilità per le regioni di conferire fino al 31 luglio incarichi di lavoro autonomo a personale medico o infermieristico già titolare di pensione, derogando rispetto al divieto di cumulo dei redditi di Quota 100. La legge di conversione del decreto Cura Italia, nell'abrogare il precedente testo normativo, ha però reintrodotto una norma analoga, estendendo ulteriormente la platea dei beneficiari. Infatti, l'articolo 2-bis, comma 5 del Dl n. 18 convertito include negli incarichi “speciali” conferibili dalla pubblica amministrazione per far fronte alla crisi sanitaria del Covid-19 contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, con durata massima di sei mesi e svolgibili entro la fine dello status di emergenza (a oggi fissato al 31 luglio 2020). Le figure che beneficiano di questa tipologia semplificata di incarico non sono solo dirigenti medici, ma anche veterinari, personale del ruolo sanitario del comparto sanità e operatori socio-sanitari già titolari di pensione. Anche per questi soggetti, nella circolare del 22 giugno, Inps ricorda che non si applica il divieto di cumulo con la pensione Quota 100 limitatamente ai soli redditi percepiti esclusivamente per attività lavorativa richiesta dalle regioni e province autonome in base all'articolo 2-bis della legge n. 27/2020 e con durata massima di sei mesi entro il 31 luglio. Nel confermare che restano valide, fino alla relativa abrogazione, le precedenti disposizioni del Dl n. 14, Inps avvisa anche che il personale sanitario e veterinario richiamato per l'emergenza Covid-19 dovrà inviare alla sede Inps territorialmente competente una pec comunicando l'avvenuta ripresa dell'attività lavorativa alle condizioni di cui all'articolo 2-bis nonché la durata della stessa. Una volta esaurito il periodo di lavoro autonomo o co.co.co., gli assicurati invieranno un nuovo modello AP139 in via telematica compilando la sezione 4, inerente i redditi “cumulabili” con la pensione Quota 100.

La circolare n.74/2020 dell'Inps

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