Previdenza

Naspi e Dis-Coll prorogate senza una nuova domanda

di Gianni Bocchieri

La proroga di due mesi delle indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll scadute tra il 1° marzo e il 30 aprile scorso, per un importo pari a quello dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, viene disposta d'ufficio direttamente dall'Inps. I disoccupati non dovranno quindi fare nessuna nuova domanda. È quanto stabilisce la circolare dell'Istituto n. 76 del 23 giugno 2020, con cui sono state fornite anche le istruzioni amministrative sulla rioccupazione con contratti a temine di percettori delle indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll da parte di datori di lavoro nel settore agricolo, prevista dal decreto Rilancio.
La circolare specifica che potranno beneficiare del prolungamento della Naspi e della Dis-Coll i disoccupati che non sono stati destinatari delle indennitàCovid-19, disposte con il decreto Cura Italia e con lo stesso decreto Rilancio. Il riferimento è a quelle previste a favore di liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago. Inoltre, non possono beneficiare dell'estensione i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori del settore agricolo e quelli dello spettacolo. Allo stesso modo non possono usufruire dell'estensione i lavoratori domestici e i lavoratori sportivi percettori delle indennità rispettivamente di 500 euro e di 600 euro previste dal decreto Rilancio. Infine, sono esclusi dalla proroga anche coloro che hanno fruito della Naspi in forma anticipata per iniziative di autoimprenditorialità, nel caso in cui il periodo teorico di spettanza termini tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020. Tutte le esclusioni saranno controllate centralmente dall'Inps, senza esame istruttorio delle Strutture territoriali.
Ai due mesi di estensione delle indennita di disoccupazione Naspi e Dis-Coll, si applicano gli stessi istituti previsti per i periodi ordinari. La Naspi sarà quindi sospesa in caso di rioccupazione della durata fino a sei mesi. La Dis-Coll invece sarà sospesa in caso di rioccupazione fino a cinque giorni. Entrambe le indennità saranno abbattute in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo. Infine, viene applicata la decadenza dalla prestazione nel caso di inottemperanza degli obblighi di condizionalità, di superamento dei limiti di reddito pari rispettivamente a 8.145 euro annui nel caso di lavoro subordinato o 4.800 euro annui in caso di lavoro autonomo o di avvio di un'attività lavorativa autonoma o subordinata senza darne le prescritte comunicazioni all'Inps. Per la sola Naspi verranno riconosciute la contribuzione figurativa anche per le due mensilita aggiuntive erogate e gli assegni per il nucleo familiare.
Alle due mensilità di indennità aggiuntive di Naspi e Dis-Coll si applica lo stesso regime fiscale previsto per quelle ordinarie. Saranno quindi assoggettate a Irpef e alla ritenuta alla fonte, con conguaglio fiscale e certificazione effettuate dalla stessa Inps quale sostituto d'imposta.
La stessa circolare interviene anche sulle misure di promozione del lavoro agricolo introdotte dal decreto Rilancio, che prevede per i lavoratori completamente sospesi dalla prestazione lavorativa, per i percettori di indennità Naspi e Dis-Coll e di Reddito di cittadinanza la possibilità di stipulare contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni.
In particolare, la circolare precisa che a questi lavoratori non si applicano le misure di sospensione, abbattimento e decadenza ordinariamente previste se i contratti stipulati non superano il limite massimo di 2mila euro per l'anno 2020 e la durata di 30 giorni, computati prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto. Nel caso invece siano superati questi limiti, le prestazioni di disoccupazione di cui i lavoratori sono beneficiari sono soggette agli istituti del cumulo, della sospensione dell'indennità di disoccupazione e alla decadenza. In questi casi, i percettori di Naspi e Dis-Coll sono tenuti alla comunicazione all'Inps del reddito annuo previsto entro un mese dall'inizio dell'attività.

La circolare n. 76/2020 dell'Inps

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