Previdenza

Cassa integrazione, domande entro venerdì

di Enzo de Fusco

Per le sospensioni o le riduzioni di orario relative alle cinque settimane iniziate prima del 18 giugno con la richiesta di pagamento diretto con anticipo del 40% di Cigo, assegno ordinario e cassa in deroga, l’istanza deve essere presentata entro venerdì 3 luglio 2020. Se il datore di lavoro non fa richiesta dell’anticipo del 40% in fase di prima applicazione, il termine slitta al 17 luglio.

Lo stabilisce la circolare 78 diffusa ieri dall’Inps sulle novità della cassa integrazione in deroga con pagamento diretto mediante il riconoscimento ai lavoratori di un anticipo del 40 per cento.

Secondo l’Inps, dunque, ci sono solo sei giorni a disposizione per richiedere il pagamento dell’anticipo del 40% anche se l’articolo 1, comma 2 del Dl 52/2020 «in deroga alla legislazione vigente» ha fissato al 17 luglio qualunque domanda per gestire la fase transitoria, comprese quelle con il pagamento dell’anticipo del 40 per cento.

Le novità introdotte dal decreto Rilancio sull’anticipo del 40% si applicano alla cassa in deroga, alla Cigo e all’assegno ordinario, limitatamente alle domande presentate a decorrere dal 18 giugno 2020.

Tuttavia, secondo l’Inps, al fine di favorire la pronta disponibilità delle risorse finanziarie da parte dei lavoratori, le nuove disposizioni sull’anticipo delle integrazioni salariali si applicano anche alle domande presentate prima del 18 giugno 2020, autorizzate dall’Inps e sempre che il datore di lavoro non abbia ancora presentato il modello SR41.

Una volta presentate le domande l’Inps, per rispettare il termine di 15 giorni per il pagamento dell’anticipo, avvierà una pre-istruttoria che effettuerà controlli automatici di validità e congruenza dei dati forniti, per garantire la corretta liquidazione della prestazione.

Il dettaglio degli esiti dei controlli sarà consultabile dall’azienda accedendo alla sezione «Esiti della procedura dell’anticipo».

Il calcolo dell’anticipazione viene effettuato prendendo a riferimento il 40% del valore orario del massimale della cassa integrazione (1.199,72/173), moltiplicato per il numero di ore di prestazione richiesta dall’azienda.

Per il pagamento a saldo il datore di lavoro deve inviare all’Inps un unico modello “SR41” con tutti i dati necessari, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al 17 luglio, se tale ultima data è posteriore a quelle precedenti.

Trascorsi inutilmente questi termini, il pagamento della prestazione rimane a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.

In definitiva, per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande relative alle cinque settimane, indipendentemente dallo strumento utilizzato, il puzzle che sembra delinearsi sia il seguente:

I datori di lavoro che hanno presentato la domanda prima del 18 giugno con richiesta di pagamento diretto, autorizzata dall’Inps, ma che non hanno ancora inviato il modello SR41, se intendono attivare il pagamento del 40% possono recuperare le domande e inoltrare di nuovo l’istanza attivando tale funzione entro il 3 luglio;

I datori di lavoro del punto 1 che non intendono attivare l’anticipo del 40% devono solo inoltrare il modello Sr41 entro il termine decadenziale stabilito dal Dl 52/2020 (articolo 1, comma 3);

I datori di lavoro che hanno iniziato a usufruire delle cinque settimane prima del 18 giugno, ma non hanno ancora presentato la domanda, hanno tempo fino al 3 luglio se intendono attivare il pagamento diretto con pagamento dell’anticipo del 40%, diversamente hanno tempo fino al 17 luglio (articolo 1, comma 2 del Dl 52/2020);

Per i datori di lavoro che hanno iniziato (o iniziano) ad usufruire delle cinque settimane dopo il 18 giugno, i termini ordinari sono fissati entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione oraria se intendono attivare l’anticipo del 40% ovvero entro la fine del mese successivo, se non intendono avvalersi di tale anticipo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©