Previdenza

Cassa con pagamento diretto, domande a due scadenze

di Enzo De Fusco

Il 3 luglio scadono i termini per presentare le domande di cassa integrazione, ma solo nel caso in cui è previsto il pagamento diretto con la richiesta dell’anticipo del 40 per cento. Al contrario se le domande prevedono l’anticipo del datore di lavoro, oppure il pagamento diretto da parte dell’Inps ma senza l’anticipo del 40%, i termini scadono il 17 luglio (si veda «Il Sole24 Ore» del 28 giugno). Le scadenze sono contenute nella circolare 78/2020 dell’istituto di previdenza.

L’Inps precisa che le cinque settimane, introdotte dal decreto rilancio e aggiuntive rispetto alle nove precedenti, vengono riconosciute direttamente dall’istituto secondo le modalità previste dall’articolo 22-quater. In ogni caso, per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni della zona rossa, nonché per i datori che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in tali comuni e limitatamente ai lavoratori in forza che vi risiedono o sono domiciliati, l’istanza per i trattamenti del decreto rilancio è presentata alla Regione fino al completamento di tre ulteriori mesi (22 settimane complessive), successivamente ai quali l’istanza può essere presentata all’Inps.

Per i datori di lavoro con unità produttive situate nelle regioni della zona gialla, nonché per i datori che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, l’istanza per i trattamenti è presentata alla Regione competente per territorio fino al completamento di quattro ulteriori settimane (tredici settimane complessive), successivamente alle quali l’istanza può essere presentata all’Inps.

Inoltre, per quanto riguarda i trattamenti di cassa integrazione in deroga, la nuova modalità di pagamento diretto con anticipo del trattamento potrà essere applicata esclusivamente alle domande aventi ad oggetto periodi successivi alle prime nove settimane, o agli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei comuni delle zone rosse e nelle regioni delle zone gialle, per le quali la domanda dovrà essere presentata direttamente all’Inps, ai fini della successiva autorizzazione.

Il datore di lavoro deve inviare all’istituto di previdenza il modello Sr41 per l’intero periodo della domanda, con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al 17 luglio.

L’Inps fa sapere, inoltre, che procederà al recupero delle somme nei casi in cui: gli importi anticipati siano in eccesso rispetto a quelli che risultino spettante in fase di saldo con il modello Sr41; gli importi siano anticipati a lavoratori che, in fase di istruttoria del modello Sr41, risultino non beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale; il modello Sr41 non è stato inviato entro i termini decadenziali sopra richiamati.

Quindi ci sono solo quattro giorni a disposizione per presentare le domande, soprattutto per le aziende che utilizzano il canale Cigo visto che per loro la procedura di pagamento diretto con l’anticipo del 40% è stata resa disponibile solo da pochissimi giorni.

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