Previdenza

Domande di anticipo di cassa Covid: la legge non fissa scadenze il 3 luglio

di Maria Carla De Cesari e Enzo De Fusco

In sede di prima applicazione tutte le domande di cassa integrazione, a pena di decadenza, devono essere presentate entro il 17 luglio. Lo ha precisato l’Ufficio studi di Camera e Senato nel dossier di commento del Dl 52/2020. Secondo la ricostruzione dell’ufficio parlamentare non trova quindi fondamento il termine del 3 luglio per le domande relative all’anticipo dell’ammortizzatore (si veda «Il Sole 24 Ore» del 28 giugno).

L’articolo 1, comma 2 del Dl 52/2020 stabilisce che in deroga a quanto previsto a legislazione vigente, le domande per i trattamenti di cui agli articoli 19 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La stessa norma prevede che in sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto e quindi, al 17 luglio.

Di fatto si tratta delle sospensioni e riduzioni orarie relative alle cinque settimane che sono iniziate nel corso del mese di maggio.

Il balletto delle date
per le domande

L’Inps, prima con il messaggio 2489 del 17 giugno e successivamente con la circolare 78 del 27 giugno, ha sostenuto che le domande dovevano essere presentate – in sede di prima applicazione – entro il 17 luglio con esclusione di quelle che prevedono il pagamento diretto con richieste di anticipo del 40% (articolo 22-quater), per le quali la scadenza è fissata al 3 luglio.

I due documenti di prassi non fornivano però una spiegazione specifica sul perché i termini rimanevano ancorati alla disciplina prevista dall’articolo 22-quater del Dl 18/2020.

La parola dei consulenti
del lavoro

Tuttavia, a supporto della precisazione Inps è intervenuta la Fondazione studi dei consulenti del lavoro che ha sostenuto la correttezza della data del 3 luglio in quanto l’articolo 22-quater non è espressamente richiamato dall’articolo 1, comma 2 del Dl 52/2020.

In realtà, la norma modifica i termini delle domande relative ai «trattamenti di cui agli articoli 19 e 22» senza distinguere le modalità di pagamento che sono indicate nel 22-quater.

D’altronde, l’articolo 22-quater non ha introdotto uno specifico trattamento di integrazione salariale ma si è limitato a disciplinare le nuove modalità di pagamento diretto nei casi di richiesta dell’anticipo del 40 per cento.

L’interpretazione
dell’ufficio studi delle Camere

Su questo punto è intervenuto però anche l’Ufficio studi di Camera e Senato che ha illustrato i contenuti del decreto 52.

Il dossier spiega che l’articolo 1, comma 2 «reca una nuova disciplina dei termini temporali per la presentazione della domanda relativa al trattamento ordinario di integrazione salariale, all’assegno ordinario di integrazione salariale ed al trattamento di integrazione salariale in deroga».

In primo luogo – spiega l’Ufficio studi – la norma stabilisce per “tutte” le prestazioni il termine di presentazione, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui abbia avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa; in via transitoria, il termine è posto al 17 luglio 2020 (ossia, al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto).

Il documento prosegue spiegando che «In tal modo, si definisce un quadro uniforme, valido anche per i periodi pregressi, assorbendo i vari termini posti dalle norme finora vigenti».

Conclude l’Ufficio studi affermando che i termini interessati dalla modifica sono «l’articolo 19, commi 2, 2-ter e 3-bis, del citato D.L. n. 18 del 2020 (convertito dalla L. n. 27 del 2020) - nel testo modificato dall’articolo 68 del citato D.L. n. 34 del 2020, in fase di conversione alle Camere - e l’articolo 71, comma 1, capoverso articolo 22-quater, commi 3 e 4, dello stesso D.L. n. 34».

In definitiva, dunque, la data del 3 luglio non ha ragione di esistere perché tutte le domande dovrebbero essere presentate a pena di decadenza entro il 17 luglio.

È urgente a questo punto un chiarimento da parte dell’Inps visto che la scadenza è fissata per domani.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©