Previdenza

Procedura di domanda errata per la richiesta Cigd

di Barbara Massara

Per chiedere l'incremento di 5 settimane e le ulteriori quattro 4 è necessario presentare due domande di Cig distinte, ma per le imprese del settore turismo, fiere e congressi e spettacolo, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, potrebbe esserne consentita una unica.

È questo il dubbio generato dall'aggiornata procedura di Cig in deroga (ma anche degli altri ammortizzatori) che, nel quadro iniziale, chiede di specificare se l'azienda appartiene a uno di questi settori, con la conseguenza che, per quelle rientranti, la procedura consente di inserire un periodo di durata superiore a 5 settimane (fino a 9).

Peccato però che quando si inseriscono le ore richieste, la procedura non permetta di superare il tetto individuale delle 235 ore, che dovrebbe riguardare l'incremento delle 5 settimane.

In pratica non è chiaro se le aziende appartenenti a questi settori più danneggiati godano di un questo piccolo beneficio (la presentazione di un'unica domanda per le 9 settimane) oppure no.

Queste aziende erano state originariamente destinatarie della previsione di favore introdotta dal Dl 34/2020 secondo cui potevano anticipare la fruizione delle ulteriori 4 settimane prima del 1° settembre 2020, previsione che poi il Dl 52/2020 ha esteso alla generalità dei datori di lavoro.

Conseguentemente, dal 17 giugno in poi, sulla base dei decreti legge applicabili e dei successivi provvedimenti di prassi (messaggio Inps 2384/2020 e circolare 78/2020) quei settori non sembrano risultare più formalmente destinatari di trattamenti di favore.

Ecco perché la previsione della specifica indicazione nelle procedure Inps aggiornate dal 18 giugno 2020, ha fatto sorgere nelle aziende e nei consulenti il dubbio che quei settori continuino a beneficiare di un trattamento diverso, in forza comunque di una volontà di protezione collegata agli ingenti danni subiti.

Sarebbe opportuno, per non generare errori che lo stesso Inps nella circolare 78/2020 ha chiesto di evitare soprattutto in questa fase di preistruttoria, che l'istituto chiarisca il punto, e quindi, a seconda dell'intenzione perseguita, o consenta di trasmettere domande con 9 settimane (5+4) e con più di 235 ore per dipendente o, al contrario, modifichi la procedura eliminando questa indicazione, in quanto non più attuale.

Un altro adeguamento procedurale che sembra mancare all'appello riguarda le domande di Cigd per le aziende multilocalizzate, che il nuovo comma 6 bis dell'articolo 22 del Dl 18/2020, introdotto dal Dl rilancio consente di gestire con il meccanismo dell'anticipo da parte del datore di lavoro di cui articolo 7 del Dlgs 148/2015.

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