Previdenza

Il ministero: istanza di cassa con anticipo entro il 17 luglio

di Enzo De Fusco

Qualunque domanda di cassa integrazione iniziata nel corso del mese di maggio deve essere presentata nel termine decadenziale del 17 luglio. Il 3 luglio è un termine ordinatorio che non vincola le imprese e in ogni caso limitato alle sole domande con richiesta di anticipo del 40 per cento. Il decreto interministeriale 9 del 20 giugno e la circolare 11 del ministero del Lavoro pubblicati ieri risolvono così i dubbi che sono stati sollevati nei giorni scorsi, confermando quanto scritto su queste pagine (si veda «Il Sole 24 Ore» del 25 giugno).

Il ministero ricostruisce la disciplina della Cigd che consente di raccordare il primo pacchetto di nove settimane con le ulteriori nove. I datori di lavoro che hanno richiesto un periodo inferiore alle prime nove settimane, prima di accedere ai nuovi trattamenti devono richiedere alla Regione o al ministero (per le plurilocalizzate) l’autorizzazione delle residue settimane fino ad arrivare a nove. Se, invece, le aziende sono state già autorizzate per nove settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione, possono presentare istanza per la richiesta delle successive cinque settimane e ulteriori quattro direttamente all’Inps.

Su questo punto, l’istituto dovrà chiarire se consentirà di di recuperare i giorni residui delle prime nove settimane non ancora utilizzati, al pari di quanto indicato per Cigo e Fis (messaggio 2101/2020).

Sulle modalità di presentazione delle domande, l’articolo 1, comma 3 del decreto interministeriale distingue queste ipotesi:

per i datori di lavoro che presentano la domanda con anticipo del 40% a decorrere dal 18 giugno, il termine ordinatorio è fissato entro 15 giorni successivi a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. Se il periodo è iniziato prima del 18 giugno, i 15 giorni decorrono da tale ultima data;

la regola generale prevede che, anche qualora non si presenti la domanda entro il termine ordinatorio di 15 giorni, la stessa è comunque considerata tempestiva se presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di cassa. Tuttavia, in prima applicazione, per le sole assenze iniziate a maggio, è tempestiva la domanda entro il 17 luglio;

per le domande con anticipo del datore di lavoro o con richiesta di pagamento diretto da parte dell’Inps senza anticipo del 40%, il termine è fissato, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’assenza. Tuttavia, in prima applicazione, per le sole assenze iniziate a maggio, è tempestiva la domanda entro il 17 luglio. Per le assenze iniziate a giugno le domande dovranno essere presentate nel termine decadenziale del 31 luglio;

per le assenze iniziate tra il 23 febbraio e il 30 aprile, le domande dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio;

indipendentemente dal periodo di riferimento, le domande erroneamente presentate per trattamenti diversi da quelli a cui si avrebbe avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono essere ripresentate entro 30 giorni dalla comunicazione di errore. In prima applicazione, entro il 17 luglio.

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