Previdenza

Pensionamento 2020 per il personale della scuola, chiarimenti Inps

di Pietro Gremigni

Per i lavoratori del comparto della scuola che hanno presentato entro il termine del 10 gennaio 2020 la sola domanda di cessazione dal servizio per accedere al trattamento pensionistico con i requisiti della legge 214/2011 (Monti/Fornero), e che, a seguito di mancato riconoscimento, hanno chiesto di poter comunque accedere alla pensione c.d. "quota 100", l'Inps potrà procedere con una nuova verifica del diritto. Solo però se risulti presentata all'Inps entro il 28 febbraio 2020 la domanda di pensione.
Con il messaggio 2 luglio 2020, n. 2674 l'Istituto previdenziale affronta una serie di dubbi circa le domande di pensione presentate dai lavoratori del comparto della scuola, il cui pensionamento avverrà dal 1° settembre 2020.
L'Istituto precisa inoltre che potrà accogliere le richieste di certificazione della pensione anticipata ordinaria, previa presentazione di conforme domanda di pensione entro il 28 febbraio scorso, da parte di iscritti che hanno presentato la sola istanza di cessazione "quota 100", in quanto il possesso di un'anzianità di servizio più elevata.
Infine non verranno rilasciate certificazioni per domande di cessazione non presenti nel monitoraggio Inps in quanto presentate alle istituzioni scolastiche oltre i termini previsti, né potrà essere verificato il diritto a pensione con "quota 100" per i nominativi presenti nel monitoraggio con tipologia di cessazione legata ai requisiti pensionistici previsti dalla legge 214/2011.
il trattamento di pensione potrà essere erogato con decorrenza 1° settembre esclusivamente se risulti maturato entro il 31 agosto 2020 il requisito pensionistico previsto per la generalità degli iscritti, compresa l'applicazione della finestra, pari per i pubblici dipendenti a 6 mesi.

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