Previdenza

Niente indennità di maggio per le partite Iva nate nel 2019

di Matteo Prioschi

L’indennità di mille euro introdotta dal decreto legge 34/2020 per le partite Iva iscritte alla gestione separata Inps non viene riconosciuta a chi ha avviato l’attività dopo aprile 2019 e di conseguenza non ha la possibilità di dimostrare un calo del reddito di almeno il 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al pari periodo dell’anno scorso. La circolare 80/2020 dell’Inps conferma quanto si poteva dedurre dal testo del decreto legge,il quale, a differenza del contributo a fondo perduto destinato ai lavoratori autonomi, non prevede espressamente che l’aiuto sia erogato anche a chi ha avviato l’attività nel 2019, a prescindere dal calo del fatturato.

Diminuzione che molto probabilmente non potranno dimostrare nemmeno quelle partite Iva che hanno iniziato a lavorare nei primi quattro mesi dell’anno, dato che il calcolo va effettuato secondo il principio di cassa e i compensi di inizio 2019 probabilmente sono stati incassati più avanti.

La circolare conferma, invece, che l’indennità, al pari dei 600 euro di marzo e aprile, può essere chiesta anche dai partecipanti a studi associati o società semplici.

I mille euro vengono riconosciuti anche ai co.co.co e agli stagionali dei settori turistici e termali che hanno cessato involontariamente il rapporto. I primi tra il 24 febbraio e il 19 maggio 2020, i secondi tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Se gli appartenenti a queste categorie hanno già ottenuto l’indennità di marzo e aprile, non devono presentare la richiesta per maggio. Nel caso dei co.co.co la cessazione, che è un requisito nuovo rispetto all’indennità dei due mesi precedenti, viene verificata direttamente dall’Inps tramite le comunicazioni obbligatorie unilav. La domanda per i 1.000 euro va presentata se non si è fatto richiesta per i 600 euro di marzo e aprile.

Debuttano, tra i beneficiari, i somministrati dei settori turistico e termale, che hanno diritto a 600 euro per aprile e 1.000 euro per maggio sempre se hanno chiuso involontariamente il rapporto di lavoro tra gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.

Con il messaggio 2715/2020, invece, l’Inps ha comunicato l’attivazione della procedura con cui si può chiedere il riesame, in caso di reiezione, della domanda per l’indennità dedicata ai lavoratori domestici dall’articolo 85 del decreto legge 34/2020.

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