Previdenza

Cigo e Fis Covid, domande separate per le nove e le cinque settimane

di Enzo De Fusco

Per la Cigo e il Fis con causale Covid non è possibile richiedere, con un’unica domanda, il periodo residuo delle prime nove settimane ancora da fruire insieme alle ulteriori cinque settimane introdotte dal Dl 34/2020. Questo emerge da una nota trasmessa dal ministero del Lavoro all’Inps e relativa alla corretta interpretazione delle norme sulla cassa Covid.

Il decreto Rilancio ha previsto che per tutte le aziende le quali avessero terminato le prime nove settimane d’integrazione salariale “speciale”, fosse possibile richiedere un ulteriore periodo di nove settimane di cui cinque da fruire entro il 31 agosto 2020 e quattro da fruire a decorrere dal 1° settembre 2020 ed entro il 31 ottobre 2020. In questo contesto il Dl 52/2020, proprio tenendo conto che molte realtà aziendali prima del 31 agosto avrebbero terminato il primo periodo aggiuntivo, ha dato la possibilità di poter richiedere le ulteriori quattro settimane anche prima del 1° settembre e alla sola condizione dell’esaurimento delle prime 14 settimane d'integrazione salariale.

L’Inps, con il messaggio 2489/2020, ha fornito le prime indicazioni sulla gestione dell’istruttoria delle nuove domande di Cigo e assegno ordinario, varando una procedura denominata «Sistema unico».

Il nuovo sistema di domanda riguarda tutti i datori di lavoro che avevano ottenuto l’autorizzazione per periodi di Cassa Covid (articolo 19, Dl 18/2020) per un numero di settimane inferiore alle nove e che, prima di aver accesso alle ulteriori cinque settimane, doveva procedere al completamente di esse.

L’Istituto, tenendo conto della necessità di dover accelerare i tempi di esame delle richieste, ha previsto che fosse possibile inviare un’unica domanda sia per il periodo di completamento delle prime nove settimane, sia per le ulteriori cinque (9+5). L’Ente, poi, aveva chiarito che per aver accesso all’ulteriore periodo di quattro settimane era necessaria una successiva e separata domanda.

L’interpretazione ministeriale modifica il quadro previsto dall’Inps fornendo un’interpretazione in base alla quale risulta necessario proporre tre domande: una per il completamento delle prime nove settimane, la seconda per richiedere le ulteriori cinque e la terza, solo ad esaurimento dei primi due periodi, riferita alle ulteriori quattro settimane.

Una criticità che emerge, a seguito dell’interpretazione del ministero, è quella che molte imprese hanno già presentato domanda seguendo quanto chiarito dall’Inps e sono in attesa dell’autorizzazione. Viene da chiedersi quali potrebbero essere gli esiti delle domande presentate. Le soluzioni potrebbero essere ragionevolmente due: la prima è che venga richiesto di ripresentare la domanda, con aggravio per le imprese e per il sistema; la seconda è che l’Inps, di fronte a una domanda cumulativa, autorizzi solo il periodo residuo delle prime nove settimane e, successivamente, stabilisca una separata autorizzazione per il periodo delle altre cinque settimane, sulla scorta della domanda amministrativa unica.

Infine, le imprese che rientrano nel campo di applicazione dell’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino Alto Adige, le quali hanno erroneamente richiesto periodi d’integrazione salariale superiori alle nove settimane, tali periodi possono essere autorizzati nel limite delle 14 settimane, a condizione che siano state fruite le nove settimane inizialmente previste.

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