Previdenza

Nuove modalità di versamento della provvista all’Inps per gli esodi anticipati

di Pietro Gremigni

La provvista anticipata mensile per finanziare gli assegni straordinari di esodo nonché l'accompagnamento alla pensione in base alla legge 92/2012, deve essere disponibile sulla contabilità Inps il primo giorno bancabile successivo al 15 del mese. Se il giorno 15 non è bancabile, il termine si intende anticipato al giorno bancabile immediatamente precedente.
Così si è espresso l'Inps con il messaggio 2873 del 20 luglio 2020, nell'ambito di istruzioni sostanzialmente rivolte agli operatori delle sedi.

Cambia pertanto l'indirizzo che aveva fissato la scadenza in questione entro il giorno 15 del mese precedente al pagamento, così come mutano alcuni aspetti operativi per gli addetti dell'Inps, a partire dal pagamento di ottobre 2020. Dal prossimo mese di settembre il versamento della provvista dovrà essere effettuato con le nuove modalità.

Stiamo parlando di due tipi di prestazione, l'assegno straordinario erogato dai fondi di solidarietà e la prestazione di accompagnamento alla pensione (isopensione) introdotta dall'articolo 4 della legge 92/2012, gestite dall'Inps con finanziamento però a carico degli enti esodanti o dei datori di lavoro. I pagamenti mensili da parte dell'Inps a favore dei lavoratori beneficiari sono pertanto subordinati al versamento della provvista anticipata da parte dei predetti soggetti.

L'ente esodante o il datore di lavoro dovranno continuare a versare tramite bonifico l'importo delle provviste secondo le modalità attualmente in uso, verificando l'ammontare mensile lordo da pagare, tramite l'accesso al servizio "Prestazioni esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione" disponibile sul sito www.inps.it nell'ambito del percorso "Prestazioni e Servizi". In questo modo è possibile individuare il dettaglio analitico dell'importo da versare per la copertura della provvista anticipata mensile della prestazione; infatti il totale indicato dall'Inps mese per mese riporta l'importo lordo della rata corrente e delle eventuali variazioni intervenute nei mesi precedenti.Ogni bonifico deve indicare correttamente il codice del tipo di pagamento che, nel caso della rata corrente, equivale a "C".

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