Previdenza

Partita di giro sugli Anf già anticipati ai dipendenti

di Barbara Massara

Con la circolare 88/2020 del 20 luglio l'Inps ha illustrato le nuove modalità di conguaglio che i datori di lavoro devono seguire per gestire le prestazioni di Anf spettanti ai dipendenti fruitori dell'assegno ordinario erogato dal Fis o dai fondi di solidarietà di settore o dai fondi bilaterali di Trentino e Bolzano-Alto Adige.

La circolare arriva due mesi dopo che l'articolo 68 del Dl 34/2020 ha previsto, in via eccezionale collegata all'emergenza epidemiologica, il diritto agli Anf a decorrere dal 23 febbraio anche per i percettori dell'assegno ordinario, che di regola non ne avrebbero diritto.La norma è quindi in vigore dal 19 maggio e per questo molte aziende, al fine di aiutare economicamente i propri dipendenti, hanno già erogato e conguagliato, ovvero inserito nei modelli Sr41, gli assegni nucleo familiare. La circolare 84 del 10 luglio aveva anticipato l'adozione di un successivo provvedimento dedicato alla gestione degli Anf in favore dei percettori dell'assegno ordinario.

Questo provvedimento, cioè la circolare 88, introduce nuovi codici e procedure con cui gestire gli Anf dalle dichiarazioni di competenza di luglio 2020, con conseguente obbligo di operare delle correzioni per i datori di lavoro che abbiano già erogato e conguagliato gli Anf. In particolare per le aziende che anticipano l'ammortizzatore a nome dell'Inps, il conguaglio deve avvenire dal flusso uniemens di luglio, utilizzando un nuovo codice ad hoc (L019), all'interno dell'lemento <InfoAggcausaliContrib>. Quello stesso elemento deve essere nel medesimo mese eventualmente utilizzato anche per restituire gli Anf che i datori di lavoro hanno erogato e conguagliato nei mesi precedenti, utilizzando un codice (F110) di segno opposto. In sintesi vuol dire che nel flusso del medesimo mese potranno essere contestualmente restituiti gli Anf dei mesi precedenti (perché gestiti prima della circolare 88/2020) nonché erogati quegli stessi importi esposti (insieme ai correnti) secondo le nuove regole.

Abbiamo in questi mesi imparato a comprendere che la motivazione di questo proliferare di codici (anche di segno opposto nello stesso mese) siano da imputare alle esigenze di monitoraggio dei fondi pubblici stanziati (anche per il finanziamento degli Anf per i percettori di assegno ordinario), ma non è possibile, per aziende, consulenti e software house, cambiare le regole in corsa o ancora peggio introdurle con effetto retroattivo, che obbliga a rettificare quanto già fatto.

Per le aziende che, invece, si avvalgono del pagamento diretto, gli Anf (compresi gli arretrati) andranno inseriti a decorrere dall'Sr41 di competenza di luglio, sebbene per quelle che già lo abbiano fatto nei mesi pregressi la circolare non prevede particolari procedure, lasciando quindi intendere che quei flussi dovrebbero considerarsi comunque acquisiti.

Infine, per i datori di lavoro che non dovessero più presentare gli Sr41 dal periodo di luglio (perché non utilizzano più l'ammortizzatore sociale), l'unica chance è presentare una nuova domanda ad hoc solo per gli Anf, da imputare all'ultimo mese di ricorso all'ammortizzatore, con l'utilizzo dello specifico codice di integrazione 4.

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