Previdenza

Pace contributiva con detrazione anche per i genitori

di Antonello Orlando

Il regime di detrazione della pace contributiva al 50% spetta anche ai familiari che abbiano il beneficiario come soggetto fiscalmente a carico; la detrazione al 19% non spetta, invece, ai genitori che sostengano la spesa del riscatto di laurea di soggetti non fiscalmente a carico.

La risposta a interpello 225 dell’agenzia delle Entrate torna sul regime fiscale di vantaggio accordato a chi decida di intraprendere la “pace contributiva” (riscatto dei periodi non coperti da contribuzione) introdotta dal decreto legge 4/2019 fino al 2021 incluso. Tale istituto è limitato ai lavoratori che abbiano almeno un contributo versato in una gestione Inps con dei buchi contributivi che possono essere colmati per non più di cinque anni. L’onere di riscatto è pari all’aliquota dell’assicurazione Ivs applicata all’ultimo imponibile annuo antecedente alla domanda di riscatto nella gestione dove è richiesta la pace contributiva, accessibile ai soli soggetti privi di qualsiasi versamento di contributi prima del 1996, requisito che deve essere mantenuto anche dopo l’operazione. Il pagamento può essere effettuato con una dilazione fino a dieci anni, con una detrazione d’imposta al 50% che viene fruita nell’anno in cui è versato l’onere e nei quattro successivi, diluendo il vantaggio fiscale fino a un massimo di 14 anni.

Il quesito posto all’amministrazione finanziaria riguarda un contribuente con redditi in Italia superiori a 2.840,51 euro che intende far presentare due domande dal proprio genitore: una di riscatto dei periodi scoperti di contribuzione e una di riscatto di laurea agevolato. L’amministrazione finanziaria ricostruisce sia i requisiti della pace contributiva, sia quelli del riscatto che richiede, oltre ad almeno un contributo pregresso nella gestione Inps dove si effettua l’operazione, anche che il corso di studi sia collocato all’interno di un periodo di competenza del metodo di calcolo contributivo.

Il riscatto light, il cui costo è forfettario e determinato proporzionalmente al minimale reddituale della gestione commercianti, nel 2020 è pari a circa 5.265 euro per ciascun anno riscattato. La norma che lo ha introdotto, in modo stabile, all’interno dell’articolo 2, comma 5-quater, del Dlgs 184/1997 non estende a tale istituto la detrazione al 50%, consentendo così solo un ordinario regime di deduzione dal reddito fiscalmente imponibile (articolo 10 del Tuir).

Nel caso della pace contributiva, l’agenzia delle Entrate ammette la possibilità di detrazione al 50% da parte del genitore che ne presenti la domanda e ne sostenga l’onere.

In riferimento al riscatto di laurea agevolato, l'Agenzia rilevando che il contribuente percepisce redditi oltre la soglia per soggetti al di sopra di 24 anni di età, in base all’articolo 12, comma 2, del Tuir non è ammessa la possibilità di ricorrere alla detrazione al 19 per cento. Va ricordato che, anche secondo le istruzioni del modello Redditi persone fisiche 2020 (rigo RP8 codice 32 e RP21), per il riscatto laurea ordinario o agevolato, il regime fiscale di tali oneri è sempre quello di deducibilità, che si mantiene anche se il costo è sostenuto per i familiari fiscalmente a carico. La detrazione al 19% spetta solo per il riscatto laurea per inoccupati, privi di qualsiasi contributo, anch’esso determinato con onere a forfait.

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