Previdenza

Il congedo Covid-19 vale per il Tfs/Tfr

di Fabio Venanzi

I periodi di “congedo Covid” fruiti dai pubblici dipendenti sono utili interamente ai fini del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto. Lo precisa l'Inps con il messaggio 2968/2020.

L'articolo 23 del Dl 18/2020 ha previsto la possibilità di fruire di un periodo di congedo, inizialmente stabilito in massimo quindici giornate e successivamente aumentate a trenta, legato alla sospensione delle attività didattiche, da parte dei dipendenti del settore privato con figli di età non superiore a 12 giorni. Analogo beneficio è stato esteso ai pubblici dipendenti.

Durante i giorni di assenza, il lavoratore ha diritto a percepire una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo la disciplina del congedo di maternità. Con la circolare 45/2020, l'Inps aveva precisato le modalità di denuncia di tali periodi prevedendo che, per i lavoratori iscritti alla gestione dipendenti pubblici, la parte di contribuzione correlata alla retribuzione persa venisse integrata a carico dell'istituto previdenziale. Per quanto riguardava la contribuzione Fondo credito ed Enpdep (quest'ultima ove dovuta), la contribuzione era dovuta sulla retribuzione virtuale intera (cioè senza considerare la riduzione).

Ai fini del Tfs/Tfr, Inps precisa che, in considerazione della medesima ratio juris cui è ispirata la nuova figura di congedo, assimilabile ai congedi parentali, l'imponibile dovrà essere determinato sulla retribuzione virtuale intera e il relativo contributo dovrà essere dichiarato ordinariamente nel quadro E0 della sezione ListaPosPA del flusso uniemens. Conseguentemente, ai fini del calcolo della prestazione spettante al dipendente al momento della cessazione dal servizio, tali periodi saranno valutati al 100 per cento.

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