La Cigd rifinanziata sblocca le domande ferme alle Regioni
Con una nota del 24 luglio 2020, il ministero del Lavoro ha dato notizia della pubblicazione sul proprio sito internet del decreto interministeriale (Lavoro-Economia) di ulteriore assegnazione di risorse per la Cigd ad alcune Regioni. Si finanziano i trattamenti di cassa integrazione in deroga relativi a periodi non superiori a nove settimane, decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, rientranti nella previsione dell'articolo 22 del Dl 18/2020.
Si tratta della terza tranche di fondi che garantisce maggiore linfa a quelle Regioni che, a seguito della mole delle autorizzazioni concesse, avevano esaurito il budget a disposizione. A beneficiare del finanziamento, pari a 188.760.111,00 euro sono Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto, nonché la Provincia autonoma di Bolzano.
Il provvedimento assume particolare rilievo in quanto, in numerosi casi, le Regioni sono state costrette a interrompere la decretazione autorizzativa a causa del raggiungimento dello specifico limite di spesa loro assegnato. Ciò ha precluso alle aziende di completare la richiesta delle prime 9 settimane di Cigd, propedeutica all'accesso alle successive 5 settimane e alle eventuali ulteriori 4.
Importante evidenziare che, dalla pubblicazione del decreto interministeriale, le aziende hanno a loro disposizione 30 giorni – a pena di decadenza - per richiedere direttamente all'Inps (e non più alle Regioni) la concessione della Cigd per le settimane di competenza dell'istituto di previdenza (5+eventuali 4), relativamente a periodi di sospensione o riduzione dell'attività precedenti il 31 maggio 2020 (si veda il messaggio 2901/2020). Quindi tali domande dovranno essere inviate entro il 23 agosto.
Ricordiamo che i decreti legge 34/2020 e 52/2020 hanno introdotto una nuova disciplina relativa ai termini di trasmissione delle domande riferite ai trattamenti legati all'emergenza Covid-19. In via ordinaria, le istanze devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
Per evitare che il ritardo nella decretazione regionale conseguente all'esaurimento delle risorse, potesse precludere alle aziende l'utilizzo della Cigd, con il messaggio 2901/2020 l'Inps e il ministero del Lavoro hanno precisato che, in via interpretativa, per tutte le domande di cassa integrazione in deroga relative alle 5 settimane che le aziende devono richiedere all'istituto per periodi di sospensione o riduzione precedenti il 31 maggio, il relativo termine di decadenza – che, secondo la disciplina ordinaria sarebbe già scaduto - va riferito ai 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto interministeriale.