Previdenza

La Cigd rifinanziata sblocca le domande ferme alle Regioni

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Con una nota del 24 luglio 2020, il ministero del Lavoro ha dato notizia della pubblicazione sul proprio sito internet del decreto interministeriale (Lavoro-Economia) di ulteriore assegnazione di risorse per la Cigd ad alcune Regioni. Si finanziano i trattamenti di cassa integrazione in deroga relativi a periodi non superiori a nove settimane, decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, rientranti nella previsione dell'articolo 22 del Dl 18/2020.

Si tratta della terza tranche di fondi che garantisce maggiore linfa a quelle Regioni che, a seguito della mole delle autorizzazioni concesse, avevano esaurito il budget a disposizione. A beneficiare del finanziamento, pari a 188.760.111,00 euro sono Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto, nonché la Provincia autonoma di Bolzano.

Il provvedimento assume particolare rilievo in quanto, in numerosi casi, le Regioni sono state costrette a interrompere la decretazione autorizzativa a causa del raggiungimento dello specifico limite di spesa loro assegnato. Ciò ha precluso alle aziende di completare la richiesta delle prime 9 settimane di Cigd, propedeutica all'accesso alle successive 5 settimane e alle eventuali ulteriori 4.

Importante evidenziare che, dalla pubblicazione del decreto interministeriale, le aziende hanno a loro disposizione 30 giorni – a pena di decadenza - per richiedere direttamente all'Inps (e non più alle Regioni) la concessione della Cigd per le settimane di competenza dell'istituto di previdenza (5+eventuali 4), relativamente a periodi di sospensione o riduzione dell'attività precedenti il 31 maggio 2020 (si veda il messaggio 2901/2020). Quindi tali domande dovranno essere inviate entro il 23 agosto.

Ricordiamo che i decreti legge 34/2020 e 52/2020 hanno introdotto una nuova disciplina relativa ai termini di trasmissione delle domande riferite ai trattamenti legati all'emergenza Covid-19. In via ordinaria, le istanze devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Per evitare che il ritardo nella decretazione regionale conseguente all'esaurimento delle risorse, potesse precludere alle aziende l'utilizzo della Cigd, con il messaggio 2901/2020 l'Inps e il ministero del Lavoro hanno precisato che, in via interpretativa, per tutte le domande di cassa integrazione in deroga relative alle 5 settimane che le aziende devono richiedere all'istituto per periodi di sospensione o riduzione precedenti il 31 maggio, il relativo termine di decadenza – che, secondo la disciplina ordinaria sarebbe già scaduto - va riferito ai 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto interministeriale.

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