Previdenza

Aggiornati gli importi dei versamenti volontari degli agricoli

di Manuela Baltolu

I lavoratori che cessano l'attività possono decidere di versare volontariamente degli importi a titolo di contributi, per perfezionare i requisiti di assicurazione e contribuzione allo scopo di raggiungere il diritto alla pensione, o per incrementare l'importo del trattamento previdenziale, qualora siano stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti (Dlgs 184/1997).

L'Inps fa il punto sulla contribuzione volontaria per i lavoratori agricoli per l'anno 2020, dettagliandone le modalità di calcolo per tipologia di lavoratore nella circolare 89 del 27 luglio:
- i lavoratori dipendenti applicheranno l'aliquota del 29,30%, di cui il 29,19% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base;
- i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, verseranno i contributi volontari in base a quattro diverse classi di reddito settimanale (articolo 10 della legge 233/1990). L'importo del contributo settimanale non potrà essere inferiore a 57,48 euro per le autorizzazioni alla contribuzione volontaria antecedenti al 31 dicembre 1995, e a 68,06 euro settimanali per autorizzazioni successive.

Per quanto riguarda i versamenti di contribuzione volontaria integrativa, gli operai agricoli sia a termine che a tempo indeterminato, verseranno il contributo giornaliero in misura pari a quello obbligatorio vigente nell'anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione, per un massimo di 270 giornate per anno. I piccoli coloni e compartecipanti familiari, per i quali trovano ancora applicazione i salari medi convenzionali provinciali, applicheranno invece l'aliquota del 29,30% sulle retribuzioni medie giornaliere stabilite annualmente dal ministero del Lavoro (per il 2020 regolamentate nel decreto del 7 luglio 2020).

Infine, i coloni e mezzadri reinseriti nell'Ago utilizzeranno due diverse metodologie, a seconda che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente il 12 luglio 1997 o successiva. Nel primo caso, verseranno il contributo in misura rapportata alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all'indice del costo della vita. Nella seconda ipotesi, gli stessi, dovranno sommare il contributo integrativo e il contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell'anno precedente la data della domanda. Tale importo costituirà il contributo volontario settimanale.

Per le domande accolte con decorrenza nell'anno 2020, il contributo volontario è costituito dalla somma tra il contributo in regime obbligatorio a carico del cedente (19,63 euro) e quanto dovuto a titolo Ivs, calcolato applicando l'aliquota del 9,34% (8,84% aliquota a carico dei dipendenti agricoli e 0,50%), sulla media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.

Il contributo base sarà invece pari a quanto dovuto come Ivs, calcolato applicando l'aliquota dello 0,11% alla media delle retribuzioni imponibili percepite nell'anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.

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