Previdenza

Domanda entro domani per la Cig di giugno

di Enzo De Fusco

La domanda di cassa integrazione per le quattro ulteriori settimane iniziate a giugno deve essere presentata entro domani, anche se l’azienda non ha ancora ricevuto l’autorizzazione delle precedenti cinque settimane aggiuntive. Ciò per evitare la decadenza dall’accesso alla Cig iniziata a giugno.

Nel periodo decorrente dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, le aziende, oltre alle prime nove settimane, hanno diritto a usufruire di ulteriori cinque settimane a condizione di aver già interamente fruito del periodo precedente. La norma prevede, inoltre, che chi abbia interamente fruito anche delle ulteriori cinque settimane possa in via continuativa anticipare la fruizione delle ultime quattro settimane in origine utilizzabili solo a settembre e ottobre.

A seguito dell’approvazione della legge di conversione del decreto legge 34/2020, sono stati introdotti i termini decadenziali per la presentazione delle domande di cassa integrazione. In sede di prima applicazione, le domande relative alle cinque settimane iniziate nel corso del mese di maggio potevano essere presentate entro il 17 luglio. Superato il periodo transitorio, il termine ordinario decadenziale per richiedere la Cig è fissato entro il mese successivo a quello cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

Per le aziende che hanno avuto la necessità di utilizzare in continuità i periodi di cassa integrazione, il pacchetto di quattro settimane è stato usato già a partire da giugno. Rispettando i vincoli decadenziali, il termine per richiedere la cassa integrazione avviata nel corso del mese di giugno è fissato al 31 luglio.

Peraltro, per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, il termine di invio è stato fissato, a pena di decadenza, entro il trascorso 15 luglio.

Le aziende, dunque, in questa fase si trovano nella condizione, da un lato, di dover obbligatoriamente presentare le domande relative alle 4 settimane, dall’altro lato, non hanno ancora ricevuto l’autorizzazione delle precedenti 5 settimane e in alcuni casi neanche delle prime 9 settimane. Questa situazione deriva dal fatto che i termini decadenziali delle richieste sono molto ravvicinati (15 luglio per le prime 9 settimane, 17 luglio per le ulteriori 5 settimane e 31 luglio per le altre 4 settimane).

Sul punto si ritiene che il datore di lavoro debba comunque presentare la domanda di cassa integrazione per le altre 4 settimane di cassa anche se le domande precedenti sono ancora nella fase istruttoria. D’altronde, una diversa conclusione esporrebbe le aziende a un concreto rischio di decadenza del periodo di cassa integrazione.

Il messaggio Inps 2901/2020 ha precisato che, laddove l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto. Ad esempio, per una istanza di cassa decorrente dal 6 luglio all’8 agosto, trasmessa oltre il 31 agosto, la decadenza riguarderà il solo periodo riferito al mese di luglio.

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