Previdenza

Il fondo di garanzia del Tfr paga con accredito diretto

di Antonello Orlando

Il messaggio di Inps 3008/2020 recepisce le nuove modalità di pagamento delle prestazioni del Fondo di garanzia e le altre semplificazioni apportate dal decreto rilancio alla disciplina della legge 297/1982.

L'articolo 97 del decreto legge 34/2020 è intervenuto con alcune modifiche nella norma che regola il fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti. I pagamenti del fondo, che riguardano sia il Tfr sia, entro un massimale, le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, saranno liquidati mediante accredito sul conto corrente del beneficiario.

In ottica di semplificazione, vengono superate le previgenti modalità di pagamento delle prestazioni da parte del fondo, che prevedevano l'acquisizione da parte di Inps di una quietanza rilasciata dal lavoratore presso lo sportello bancario dell'istituto di credito convenzionato, per consentire solo dopo la disposizione di pagamento in suo favore del bonifico o del pagamento in contanti.

Alla luce delle novità, ai fini dell'esercizio del diritto di surroga del fondo, non deve più essere acquisita la quietanza firmata dal lavoratore. I pagamenti avverranno direttamente su Iban intestato al beneficiario, indicato nella domanda di accesso al fondo di garanzia del Tfr.

Il messaggio precisa che, nelle more dell'adeguamento delle procedure elettroniche di liquidazione delle prestazioni, le agenzie dell'istituto di previdenza, una volta istruite le domande di accesso al fondo, invieranno direttamente in pagamento le somme autorizzate, previa verifica di regolarità formale dei codici Iban dei beneficiari, compresa la relativa titolarità. Le comunicazioni di accoglimento del pagamento saranno inviate agli interessati tramite il servizio Postel.

Si ricorda poi che l'articolo 97 del decreto rilancio, alla lettera b del comma 1, ha modificato la norma in riferimento alle somme pagate dal fondo, disponendo che questo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa, limitatamente alle somme liquidate, nel privilegio spettante ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile, non solo sul patrimonio dei datori di lavoro, come finora previsto, ma anche degli eventuali condebitori solidali.

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